giovedì 31 maggio 2012

Controlli fiscali 2012 su 730/2010: prorogato il termine per l’invio della documentazione richiesta dall’ufficio per l’anno d’imposta 2009

Con Comunicato stampa 28 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, tenuto conto delle difficoltà emerse per le richieste di documentazione relative al controllo del modello 730/2010 (periodo di imposta 2009) datate 19 aprile 2012, i contribuenti hanno la possibilità di esibire quanto richiesto fino al 30 giugno 2012.
La richiesta di documentazione a sostegno delle agevolazioni fiscali di cui si è usufruito rientra nelle normali attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate.

mercoledì 30 maggio 2012

Autoliquidazione INAIL 2012: per i ritardatari prorogato l'invio telematico dal 25 maggio 2012 al 18 giugno 2012

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 3341 del 24 maggio 2012, comunica che dal 25 maggio al 18 giugno 2012 saranno disponibili sul portale Inail, all'indirizzo www.inail.it - Punto Cliente, i servizi telematici:
• Invio telematico dichiarazione salari;
• AL.P.I. Online.
Trattandosi del primo anno di applicazione dell'obbligo telematico di invio della dichiarazione dei premi, l'Istituto ha ritenuto, in via del tutto eccezionale, di dare al possibilità ai datori di lavoro che non hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo di inviarle entro il 18 giugno. La mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.
Fonte: seac

lunedì 28 maggio 2012

F24 semplificato 2012 : debutta l’1 giugno 2012 la nuova delega di pagamento

Con Provvedimento 25 maggio 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di versamento "F24 Semplificato" per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 con la finalità di agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
Contestualmente, ha esteso le modalità di versamento unitario "F24EP" all'imposta municipale propria (IMU) per consentire agli enti pubblici il versamento dell'imposta di cui all'art. 13, D.L. n. 201/2011.
Il modello è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed è utilizzabile a decorrere dal prossimo 1° giugno.
Inoltre, sempre a partire dal 1° giugno è stato soppresso il modello "F24 predeterminato" per l'esecuzione dei versamenti ICI, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004.
Con il modello semplificato, di più agevole compilazione, l’Amministrazione finanziaria intende facilitare il compito a chi deve pagare e compensare le imposte dovute all’Erario, alle Regioni e agli Enti locali, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Il modello è composto da un’unica pagina, divisa in due parti, una per il contribuente e l’altra per chi riceve la delega di pagamento. Ciò consente anche un risparmio in termini di carta e di costi di archiviazione.
L’F24 semplificato è disponibile gratuitamente, assieme alle avvertenze per la compilazione, anche in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato dal prossimo 1 giugno. Dalla stessa data è soppresso il modello “F24 predeterminato” per i pagamenti dell’Ici, fermo restando che quelli già distribuiti ai contribuenti saranno ancora utilizzabili.
Novità in fase di compilazione
Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta, evidentemente, sulla copia in basso che resta a chi riscuote. Nella sezione “motivo del pagamento” va indicato, nella colonna “sezione”, il destinatario delle somme, identificandolo con una delle seguenti sigle:
ER – Erario
RG –Regioni
EL – Enti locali.
Le colonne con lo sfondo grigio (“ravvedimento”, “immobili variati”, “acconto”, “saldo”, “numero immobili “ e “detrazione”) vanno compilate solo in caso di versamenti relativi all’Imu.
Più possibilità per il versamento con “F24 EP”
Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state estese le possibilità di utilizzo del modello “F24 EP” per consentire agli enti pubblici di impiegarlo anche per il versamento dell’Imu.

venerdì 25 maggio 2012

Unico 2012: il ricalcolo per gli acconti 2012 per cooperative e imprese con beni in godimento

Le varie manovre che si sono succedute nel corso del 2011 hanno previsto numerosi obblighi di rideterminazione dell’IRPEF o dell’IRES relative al 2011 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2012, in caso di adozione del cosiddetto metodo “storico”. Nonostante il termine per il versamento della prima rata dei suddetti acconti sia ancora lontano (di regola, 9 luglio 2012, alla luce dell’annunciata proroga), è bene muoversi per tempo, atteso che i calcoli possono rivelarsi non sempre immediati.
Iniziamo la nostra analisi dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa, omettendo quelle relative alle società di comodo, già oggetto di esame su queste.
Innanzitutto, occorre considerare l’obbligo di ricalcolo dell’IRES e dell’IRPEF qualora siano stati concessi beni d’impresa in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore. In particolare, l’art. 2 comma 36 terdecies-duodevicies del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) ha stabilito che:
- costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a tali soggetti;
- i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso deducibili.
L’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, secondo le modalità stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2011.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (2012, per i soggetti “solari”). Tuttavia, ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta di prima applicazione della disposizione (si tratta del 2012, per i soggetti “solari”), si assume, come imposta del periodo precedente (2011), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Quindi, nella determinazione delle imposte “virtuali” 2011, sulle quali commisurare i relativi acconti storici:
- il socio o il familiare dell’imprenditore deve considerare imponibile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni;
- la società o l’imprenditore devono considerare indeducibili i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
Resta fermo l’utilizzo del metodo previsionale laddove nel 2012 il presupposto applicativo della norma sia venuto meno perché, ad esempio, il corrispettivo risulta in linea con il valore di mercato (si veda la circ. CNDCEC 2 febbraio 2012 n. 27/IR, § 7).
Cooperative
Riguardo all’IRES, rileva altresì, in capo alle società cooperative, la rivisitazione del relativo regime fiscale operata dall’art. 2 commi 36-bis e 36-quater del citato DL 138/2011.
In sintesi, si ricorda che, per effetto delle modifiche, è stata aumentata del 10%, in generale, la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 ss., c.c.), anche se destinati a riserve indivisibili. Nello specifico è stato previsto un innalzamento:
- dal 30% al 40% della quota minima tassata degli utili netti annuali della generalità delle cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi;
- dal 55% al 65% della quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.
Inoltre, è divenuta tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. In precedenza, infatti, tali utili erano totalmente esclusi da tassazione. Pertanto, in relazione alla generalità delle cooperative, sia a “mutualità prevalente” che a “mutualità non prevalente”, gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria sono esclusi da tassazione solo più per il 90% del loro ammontare.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (in pratica, il 2012, per i soggetti “solari”). Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 comma 36-quater del DL 138/2011, nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina (2012, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Pertanto, per il calcolo degli acconti IRES per il 2012 con il cosiddetto “metodo storico”, occorre rideterminare l’IRES relativa al 2011 come se le nuove disposizioni fossero già state applicabili in tale anno. Anche in questo caso, resta ferma la facoltà di ricorrere al criterio previsionale.
Fonte: Eutekne

giovedì 24 maggio 2012

RISCOSSIONE 2012: compensabili i debiti iscritti a ruolo con i crediti verso Regioni ed Enti locali

Con i decreti annunciati il 22/05/2012 dal Governo per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, si completa lo scenario che era stato delineato dal DL 78/2010 per impedire le compensazioni dei crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definiti.
Come è noto, l’art. 31 del provvedimento in questione ha inibito, a partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro.
L’esistenza di un importo a ruolo sopra soglia blocca, secondo l’interpretazione che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo dei crediti erariali vantati dal contribuente, anche se questi risultano di ammontare superiore a quello del debito, di modo che l’unico modo per far venire meno il vincolo è quello di estinguere il debito integralmente.
Per fare questo, in alternativa al pagamento diretto all’agente della riscossione, il legislatore ha dato innanzitutto la possibilità ai contribuenti di utilizzare i crediti erariali esistenti in compensazione del ruolo scaduto, attraverso il sistema del versamento unificato.
Il comma 1-bis dell’art. 31, inserito in sede di conversione del decreto, ha ulteriormente ampliato le possibilità di estinzione del debito verso l’Erario, introducendo un nuovo art. 28-quater nel corpo del DPR 602/1973: la norma in questione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo.
La norma, la cui decorrenza era fissata al 1° gennaio 2011, non ha trovato sin qui concreta applicazione proprio per la mancanza del decreto attuativo ora annunciato dal Governo.
La disposizione del DL 78/2010 prevede che l’utilizzo del credito vantato nei confronti della P.A. per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, sia condizionato all’acquisizione della certificazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 9 del DL 185/2008 (sulla cui regolamentazione sono successivamente intervenuti l’art. 13 della L. 183/2011 e, da ultimo, l’art. 12 del DL 16/2012 convertito): anche per questo, oltre al decreto sulle compensazioni, il Governo ha contestualmente annunciato due provvedimenti che disciplinano la certificazione dei crediti vantati, rispettivamente, verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali e verso Enti locali, Regioni ed Enti del S.S.N.
Sulla base delle anticipazioni fornite dal Governo, i contribuenti potranno compensare i propri crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Viene esplicitamente prevista l’esclusione dall’ambito applicativo della disposizione dei crediti verso Enti locali commissariati e regioni sottoposte ai piani di rientro.
La procedura delineata per effettuare la compensazione appare, almeno a livello teorico, piuttosto semplificata, con tempistiche rigidamente cadenzate (ma bisognerà capire quali saranno le conseguenze in caso di inosservanza dei termini da parte di uno degli attori) ed attribuisce un ruolo fondamentale all’agente della riscossione.
Il creditore deve innanzitutto presentare la certificazione del credito all’agente, indicando le posizioni debitorie che intende estinguere.
L’agente della riscossione, entro il termine di tre giorni, invia tramite PEC richiesta all’ente debitore per verificare la veridicità della certificazione; questi deve rispondere entro i successivi dieci giorni.
In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente comunica all’ente, entro cinque giorni e sempre tramite PEC, l’avvenuta compensazione.
L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro dodici mesi dalla certificazione; in caso di mancato pagamento, i soldi sono recuperati dallo Stato attraverso una riduzione delle somme dovute all’ente.
In conclusione, possiamo affermare che i decreti emanati dal Governo vanno nella giusta direzione, potendo dare un po’ di ossigeno alle imprese che sono in crisi di liquidità e che hanno l’utilizzo dei crediti in compensazione bloccato dalla presenza di ruoli scaduti: l’auspicio è che, dopo tanta attesa, la concreta operatività del meccanismo sia immediata.
Fonte:Eutekne

mercoledì 23 maggio 2012

VERSAMENTI UNICO 2012: pronta la proroga dei pagamenti di Unico 2012

Alla firma del Presidente del Consiglio il decreto per il differimento dei termini di pagamento di Unico 2012
Una bozza di D.P.C.M. prevede infatti la proroga dei termini dal 18 giugno al 9 luglio per i versamenti di Irpef, Ires, Irap ed IVA per chi presenta la dichiarazione unificata, che pagando la maggiorazione dello 0.04% potrà pertanto effettuare il pagamento entro il 20 agosto 2012.
Resta invece escluso il differimento per il versamento della prima rata dell'IMU.

lunedì 21 maggio 2012

IMU: pubblicata il 18/05/2012 l’attesa Circolare 3/df per i definitivi chiarimenti in materia di IMU

La circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicata venerdì 18 maggio, ha chiarito alcuni aspetti concernenti l’applicazione dell’imposta municipale propria introdotta a decorrere dall’anno 2012, in via sperimentale, dall’art. 13 del DL 201/2011.
Anzitutto, il documento precisa che sono assoggettati all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati. Sono compresi anche gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; in altre parole, l’IMU colpisce tutti gli immobili delle imprese, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Quindi, in considerazione del fatto che l’IMU sostituisce, oltre all’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati, ne consegue che i beni che non producono reddito fondiario, come quelli delle imprese, subiranno un’ulteriore aggravio impositivo.
A tal proposito, la circolare in oggetto precisa che nella locuzione “beni non locati” sono compresi sia i fabbricati che i terreni che non risultano locati o affittati.
Con riferimento alle aliquote, il Ministero precisa che i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge costituiscono dei “vincoli invalicabili” da parte del Comune. Nell’esercizio della propria potestà regolamentare, infatti, l’ente locale può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia con riferimento alle singole categorie catastali.
In relazione all’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. n. 3/DF ha precisato, anzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Il fatto che più unità immobiliari distintamente iscritte in Catasto siano utilizzate unitariamente come abitazione principale non rileva. In questo caso il contribuente può scegliere quale unità destinare ad abitazione principale (con applicazione del regime agevolato) e quali considerare come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati (l’aliquota di base è pari allo 0,76%). Il contribuente non può applicare le agevolazioni su più di un’unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
Come si è già avuto modo di osservare, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, ai fini dell’IMU, l’agevolazione compente una volta soltanto per nucleo familiare.
Se ad esempio due coniugi, non legalmente separati, dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’agevolazione spetta soltanto ad uno dei due coniugi.
Se è il figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune, precisa la circ. n. 3/DF, risulta costituito un nuovo nucleo familiare (quello del figlio appunto) ed il genitore perde soltanto l’eventuale maggiorazione di 50 euro della detrazione (se il figlio non supera i 26 anni).
Meno scontata, invece, è un’altra precisazione contenuta nel documento ministeriale.
La limitazione prevista nel caso di diversi immobili destinati ad abitazione principale da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare nel territorio dello stesso Comune non è prevista nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. La motivazione, secondo il ministero, riguarderebbe il fatto che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Per quanto concerne le pertinenze dell’abitazione principale, che possono essere al massimo tre, appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7), il Ministero precisa che rientra nel limite suddetto anche la pertinenza che risulta iscritta in Catasto unitamente all’abitazione principale. Nel caso in cui le pertinenze superino il limite stabilito dalla norma, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato e quali assoggettare all’aliquota ordinaria. In ordine all’individuazione delle pertinenze, i Comuni non possono intervenire con alcuna disposizione regolamentare in conseguenze dell’abrogazione dell’art. 59 del DLgs. 446/97.
Fonte: Eutekne

venerdì 18 maggio 2012

PEC: eliminata la proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione al Registro Imprese

Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, “in luogo” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., deve provvedere alla sospensione della domanda per 3 mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC stesso (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).
A tal proposito, si ricorda che l’obbligo PEC – quale sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici – è stato previsto ormai più di tre anni fa con il DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Nello specifico, l’art. 16, comma 6, del decreto citato ha imposto a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di PEC – o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali – e di comunicarlo al Registro delle imprese.
Per quanto riguarda i termini di adempimento, il DL 185/2008 ha reso immediatamente operativa la disposizione solo con riferimento alle società di nuova costituzione. Per tali società, infatti, l’obbligo scatta già dal momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, mediante l’inserimento dell’indirizzo PEC nella domanda stessa. Per quanto riguarda, invece, le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, il termine per la comunicazione – per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese e con esenzione da costi di segreteria e dall’imposta di bollo – ha subito varie modifiche. Innanzitutto, il termine è stato originariamente fissato per il 29 novembre 2011, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL 185/2008.
Poi, il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, in prossimità della scadenza e viste le difficoltà oggettive dei soggetti gestori del sistema PEC nell’espletare in tempi brevi tutte le pratiche, ha ravvisato l’opportunità di considerare come “corretto adempimento” anche quello effettuato oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie almeno fino all’inizio del 2012.
Infine, il DL 5/2012, che ha fatto slittare il termine utile per la comunicazione appunto al 30 giugno 2012, poi lasciato cadere – in sede di conversione in legge – nella nuova formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012, che ora sancisce l’obbligo di sospensione della domanda di iscrizione presentata dalla società inadempiente per il periodo di tre mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC mancante.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che, innanzitutto – così come specificato dalla Camera di Commercio di Venezia nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito internet – le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto, “sono tenute sin da ora ad indicare l’indirizzo PEC”.
Inoltre – come chiarito dalla Camera di Commercio di Torino, nella nota informativa n. 5/2012 – nonostante l’omessa comunicazione, trascorso il periodo di 3 mesi anzidetto, l’esecuzione dell’iscrizione dovrà aver luogo comunque, ma con l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, all’adempimento PEC. Ai sensi dell’art. 2630 c.c., la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Il comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008 – come indicato ancora dalla Camera di Commercio di Torino –, facendo espresso riferimento alle “domande di iscrizione”, trova applicazione rispetto a tutte le domande presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ivi comprese le iscrizioni modificative. Vanno escluse, invece, le domande relative al “deposito”, quali quelle riguardanti i bilanci di esercizio annuali. A tal proposito, si vedano anche le indicazioni rilasciate dalla Camera di Commercio di Padova, ove viene precisato che l’inadempimento PEC da parte delle società già costituite al 29 novembre 2008 comporta la sospensione dell’iscrizione di “qualunque atto” al Registro delle imprese (escluse le denunce al REA), ciò – come detto – fino all’integrazione dell’indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.
Fonte: eutekne

giovedì 17 maggio 2012

Deposito bilanci 2012: guida al deposito presso il Registro Imprese

Soggetti obbligati al deposito
I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:
• Società a responsabilità limitata
• Società per azioni
• Società in accomandita per azioni
• Società cooperativa
• Società estere con sede in Italia
• Geie
• Consorzi con qualifica di confidi
• I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.
I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:
• Società a responsabilità limitata
• Società per azioni
• Società in accomandita per azioni
• Società cooperativa
• Società di persone.
Modalità di deposito dei bilanci
Secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.
In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedraplus (o programmi compatibili), compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti).
La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it .
Per la predisposizione e l’invio delle pratiche telematiche è disponibile il Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro delle Imprese predisposto dall’Unione delle Camere di Commercio.
Ulteriori informazioni sintetiche sono disponibili nelle Dispense pratiche sul deposito bilanci 2012
Formato elettronico XBRL
Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.
Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it . Sullo stesso sito web nella sezione Bilanci - XBRL - Strumenti è disponibile l'applicativo TEBE - Servizio on-line per la validazione di un'istanza XBRL.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2009, ha chiarito che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla data del 16/02/2009.
L'Osservatorio Unioncamere – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato in data 12/04/2011 la Circolare sui bilanci XBRL in merito alle linee guida per il Deposito del bilancio d'esercizio e consolidato al Registro delle Imprese nel formato XBRL.
La domanda di deposito del bilancio va predisposta nel modo seguente:
a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;
c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell’assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare.
Si ritiene comunque che la casistica sia oggi ristretta, restando confinata alle realtà aziendali che, utilizzando definizioni delle informazioni e raggruppamenti differenti da quelle evidenziate negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, abbiano la necessità di esporre informazioni di dettaglio non previste dal Codice Civile, al fine di meglio rappresentare la realtà aziendale.
Tutti i file devono essere firmati digitalmente.
In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall’elenco seguente:
• Bilanci ordinari (codice atto – 711)
• Bilanci abbreviati (codice atto – 712)
• Bilanci consolidati d'esercizio (codice atto - 713)
• Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto - 720).
In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (es. bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell’art. 2487 c.c. nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione) non è richiesta la presentazione in formato XBRL.
Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere firmata:
a) Da un amministratore o dal liquidatore della società;
b) Dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340. Il professionista deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l’adempimento pubblicitario. Il professionista in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo è esonerato dall’aggiunta della seguente dichiarazione da inserire nel Modulo Note da allegare al Modello B:
”Il sottoscritto ………, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……. al n……… dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale”;
c) Da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000, sottoscritta in forma autografa dall’amministratore o dal liquidatore e accompagnata dal documento d’identità del conferente procura. Il soggetto cui è stata conferita procura deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale, in quanto dovrà sottoscrivere l’istanza di deposito in luogo dell’amministratore o del liquidatore. I documenti allegati all’istanza di deposito dovranno essere firmati digitalmente e dichiarati conformi come illustrato in seguito.
La dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società può essere resa dal professionista incaricato, ovvero dal soggetto cui è conferita la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ex, art. 38, comma 3 bis DPR 445/2000.
La dichiarazione di conformità deve essere predisposta nei diversi casi, come descritto in seguito:
a) qualora l’assemblea approvi il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa* del file informatico XBRL, colui che provvede al deposito al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura:
“Il sottoscritto dott./rag. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine numerate da 1 a “n” sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Luogo e data**”
*E’possibile conseguire la leggibilità di una istanza XBRL tramite la sua rappresentazione a stampa. La visualizzazione e la successiva stampa avvengono tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla tassonomia di riferimento. Il foglio di stile è l’elemento che consente la leggibilità del contenuto del file XBRL attraverso un browser (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Safari, Opera, Google Chrome). Per ottenere una versione cartacea del bilancio XBRL è sufficiente l’apertura del file con il browser comunemente utilizzato e procedere alla stampa del contenuto visualizzato.
** La data deve coincidere con il giorno in cui il documento è sottoscritto con dispositivo di firma digitale.
b) Ove la società conferisca delega alla rappresentanza per la formazione e la presentazione dell’istanza di deposito, ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis DPR 445/2000 ad un soggetto munito di firma digitale, costui potrà rendere la dichiarazione di conformità dei documenti (prospetto XBRL e nota integrativa) ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005, riproducendo in calce alla nota integrativa la seguente dichiarazione:
”Il sottoscritto …, delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n.82/2005, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n... pagine numerate da 1 a “n”, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. Luogo e data”.
c) Qualora il file informatico XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, colui che provvede al deposito del bilancio di esercizio al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura:
“Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C.”
Inoltre, dovranno essere riprodotte le dichiarazioni di conformità dei documenti informatici, in formato PDF/A, nelle forme sopra evidenziate.
d) Nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL, firmato digitalmente dall’amministratore, rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso, il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società.
In calce alla nota integrativa dovrà, inoltre, essere riportata la dichiarazione di veridicità del bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili.
La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, ove necessaria, va riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A.
Soggetti esenti:
Sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL:
a) le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le controllate da questi soggetti.
Si evidenzia la necessità, ai fini dell’esonero dall’adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve, ai sensi del principio contabile internazionale IAS 1, “la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d’esercizio”.
b) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38.
Bilanci con chiusura sino al 16/02/2009:
Le società che chiudono l’esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:
1. Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti in formato PDF/A (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione);
2. Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL.
Per ulteriori informazioni consultare la Circolare n. 7363 del 12/05/2009 dell'Unione delle Camere di Commercio.
I Consorzi:
L'Unione delle Camere di Commercio ha indicato con la Circolare n. 18751 del 23/12/2009 che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna.
Pertanto, i consorzi con attività esterna, che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009, sono tenuti a depositare nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale utilizzando il formato elettronico elaborabile (XBRL).
L'Osservatorio permanente dell'Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha previsto il 22 dicembre 2010 le istruzioni per il deposito delle situazioni patrimoniali da parte dei consorzi con attività esterna in formato XBRL.
Con tali istruzioni, comunicate dall'Unioncamere con la Nota n.793 del 19/01/2011, l'Osservatorio ha ribadito che anche i consorzi con attività esterna devono depositare all'Ufficio del Registro delle Imprese le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale nel formato elettronico elaborabile (XBRL).
Elenco Soci
Sono individuate le due seguenti fattispecie:
A) S.p.a. – S.a.p.a. – Società consortili per azioni
Le s.p.a., le s.a.p.a., le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti al deposito dell’elenco soci unitamente al bilancio d’esercizio. L’elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Nell’elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni possedute dai soci nonché dai soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Le società quotate non sono tenute al deposito dell’elenco dei soci.
B) S.r.l. – Società consortili a responsabilità limitata
Con l’entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’art. 2478 bis del codice civile, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
Termini
I bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.).
Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.).
Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
L’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).
Società cooperative
Le società cooperative già iscritte all’Albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative).
Con tale modulo, gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all’Albo delle società cooperative dichiarano al permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società cooperativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 cc estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.
Il modulo C17 deve essere necessariamente redatto in modalità informatica senza procedere all’acquisizione da scanner perché in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico.
E’ possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata e il manuale per la compilazione dal sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o dal sito http://webtelemaco.infocamere.it .
Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative.
Qualora la società cooperativa abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile utilizzare il numero convenzionale A00000.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la circolare esplicativa del 4 agosto 2005 (prot. N. 1578774) che tutte le società cooperative iscritte all’Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, devono trasmettere il modulo C17 in allegato al bilancio d’esercizio depositato al Registro delle Imprese.
Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società cooperative:
• cooperative sociali (art. 111-septies disp. att. cc)
• cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. cc e art. 2512 cc)
• banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. cc)
Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, nella compilazione del modulo C17, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo dopo aver inserito i dati anagrafici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, inoltre, precisato, con la nota n. 14276 del 18 maggio 2006, che, in occasione del deposito del Bilancio 2005, le banche di credito cooperativo sono esonerate dall’utilizzo del C17 – Modulo Albo Cooperative.
Casi particolari
Le società in liquidazione:
Il bilancio iniziale di liquidazione non è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese. I bilanci di esercizio durante la liquidazione sono soggetti a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2435 e 2490 C.C..
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di esercizio la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese.
Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 C.C.:
Il bilancio finale di liquidazione con i relativi allegati è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492 C.C.. Il deposito va effettuato con il modello S3 (vedi la Guida online “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al R.I.” o scarica il pdf).
Le società trasformate:
Le società di capitali trasformate in società di persone che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso poiché manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.
Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a seconda della data di chiusura del primo bilancio d’esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
Le società cessate per fusione o scissione totale:
Le società cessate per fusione o scissione totale prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.
Le società trasferite:
Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l’Ufficio del Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.
I bilanci non approvati e intermedi:
Il bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza e il bilancio che abbia come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese.
Deposito a rettifica del bilancio
Il nuovo deposito deve essere effettuato con la presentazione di una nuova pratica completa che sia composta dal modello B con allegata tutta la documentazione prevista.
E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data ....con il prot. n. ......”.
Deposito a rettifica dell’elenco soci (solo per S.p.a. – S.a.p.a. – Società consortili per azioni)
Il nuovo deposito deve essere effettuato con una nuova pratica che sia composta dai modelli B e Int. S.
E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data ............. con il prot. n. ..............”.
Costi
Diritti di segreteria
Per il deposito del bilancio consolidato si applicano gli stessi diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio d’esercizio.
Modalità Telematica
Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 62,70
Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 32,70
Per il deposito del solo elenco soci - Euro 62,70
Per il deposito a rettifica del bilancio d’esercizio - Euro 30,00
Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 30,00
Su supporto digitale
Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 92,70
Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 47,70
Per il deposito del solo elenco soci - Euro 92,70
Per il deposito a rettifica del bilancio d'esercizio - Euro 50,00
Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 50,00
Imposta di bollo:
Per le società di capitali: Euro 65,00
Per le società di persone: Euro 59,00

martedì 15 maggio 2012

Durc 2012: imprese edili «in regola» ai fini della riduzione contributiva

Con la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, l’INPS ha fornito le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal DM 13 settembre 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2011), il quale ha confermato per l’anno 2011, nella consueta misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dall’art. 29 del DL 244/1995 (conv. L. 341/1995).
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, in materia di contribuzione, il settore dell’edilizia è soggetto ad una disciplina particolare. Da un lato, infatti, il comma 1 del citato art. 29 dispone che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale sulla base di una retribuzione corrispondente, comunque, a 40 ore settimanali (orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva), a prescindere dalle ore lavorative effettivamente prestate (cosiddetta “retribuzione virtuale”). Ciò dà luogo al versamento di una “contribuzione virtuale” ove il lavoratore non venga impiegato per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi espressamente individuati dalla legge o da appositi DM come causali di assenza giustificata, non comportanti il versamento della contribuzione (es. assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della CIG).
Dall’altro, per “controbilanciare” tale regime, il comma 2 del medesimo articolo riconosce ai suddetti datori di lavoro la possibilità di fruire di una riduzione contributiva, la cui operatività è però subordinata, oltre che al ricorrere di determinate condizioni, all’emanazione di un apposito DM. La L. 247/2007, modificando l’art. 29 del DL 244/1995, ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con DM, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, apprestando altresì un meccanismo che permette alle aziende interessate di procedere, comunque, all’applicazione dello sgravio. Si prevede, infatti, che, qualora, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, il previsto DM non sia stato adottato, decorsi 30 giorni, le aziende possano automaticamente procedere all’applicazione della riduzione contributiva nella misura stabilita per l’anno precedente, salvo conguaglio nel caso in cui il DM stabilisca poi una misura diversa ovvero non venga emanato entro il 15 dicembre. Per il 2011, come si è detto, il DM 13 settembre 2011 ha confermato la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%.
L’INPS, con la circolare in commento, nel rinviare, per approfondimenti, alle precisazioni già fornite con precedenti circolari, ricorda, innanzitutto, che il beneficio:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011;
- per espressa previsione di legge, riguarda i soli datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2” e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, invece, per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale, né per quei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.);
- consiste in una riduzione contributiva, appunto dell’11,50%, applicata sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, nei settori industria e artigianato edile, dal 1° gennaio 2011;
- non trova applicazione sul contributo integrativo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
Sul piano operativo – prosegue l’Istituto – ai fini dell’accesso all’agevolazione, le aziende edili, adempienti all’obbligo del rispetto del contratto collettivo, dovranno continuare ad attestare, mediante l’apposita dichiarazione di responsabilità (allegata alla circ. n. 115/2009, da presentare, ove non già trasmessa, alla sede INPS competente per territorio), l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) anche da parte delle Casse Edili. Ove ricorrano le predette condizioni, il riconoscimento della riduzione contributiva sarà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Vengono, quindi, illustrate le modalità cui i datori di lavoro dovranno attenersi per effettuare, mediante compilazione del flusso Uniemens, le operazioni di conguaglio, precisando che le operazioni di recupero andranno ultimate entro il 16 marzo 2012.
fonte: Eutekne

giovedì 10 maggio 2012

Cedolare secca: con la sanatoria delle omesse comunicazioni preventive 2012, regolarizzabile l’omessa comunicazione all’inquilino

La sanatoria per le omesse comunicazioni preventive ai fini dell’accesso a benefici fiscali, introdotta dall’art. 2, comma 1 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012), vista la sua portata generale, dovrebbe essere applicabile anche all’ipotesi di omesso invio preventivo della raccomandata all’inquilino per informarlo dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca sull’affitto da parte del locatore. Lo si desume da una lettura sistematica delle norme di riferimento.
Il punto di partenza del percorso giuridico è il citato comma 1 del DL n. 16/2012 convertito, per cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente: ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme; effettua la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versa contestualmente la sanzione di 258 euro (importo minimo previsto dall’art. 11, comma 1, del DLgs. 471/1997) tramite il modello F24.
L’ambito applicativo della disposizione, assai ampio, stante la sua generica formulazione testuale, involge, ad esempio, le opzioni o le comunicazioni relative alla tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (art. 115 del TUIR), al consolidato fiscale (art. 117 del TUIR), al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000), alla determinazione dell’IRAP in base al bilancio (art. 5-bis, comma 2, del DLgs. 446/1997) e alla non imponibilità dei corrispettivi per gli enti associativi (art. 148 del TUIR, art. 4 del DPR 633/1972 e art. 30 del DL 185/2008 – mod. EAS).
Potrebbe pertanto rientrare nell’ambito applicativo della sanatoria in oggetto anche l’omessa o tardiva comunicazione all’inquilino dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011. Infatti, ai sensi del comma 11 di tale DLgs., l’opzione non ha effetto se il locatore non ne ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo; tale disposizione è inderogabile per espressa previsione normativa. L’Agenzia ha precisato (circ. n. 26/2011, punto 2.3), che è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. Perché l’adozione di tale regime opzionale di tassazione abbia effetto, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore la scelta tramite raccomandata. Tuttavia, avvalendosi della disposizione di cui al predetto art. 2, comma 1 del DL 16/2012, il locatore che non avesse tempestivamente inviato la prescritta raccomandata, avendo poi esercitato l’opzione (ed essendo in possesso dei requisiti sostanziali previsti), potrebbe provvedere ora al suo invio, contestualmente al versamento della sanzione di 258 euro, sanando così l’irregolarità e formalizzando la validità dell’opzione esercitata, sempre che ciò avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

martedì 8 maggio 2012

Associazioni: sanatoria 2012 delle omesse comunicazioni del modello EAS

L’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente, è sanabile grazie all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 convertito.
Si ricorda che l’art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.
Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 148, comma 8 del TUIR e dell’art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, e così via).
Nonostante l’assenza di una previsione in tal senso, l’omessa presentazione del modello “EAS” nei termini dovrebbe comportare la decadenza dei benefici fiscali. Infatti, l’art. 30, comma 1 del DL 185/2008 dispone che per fruire dei benefici fiscali l’ente debba comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo. Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2009 (paragrafo 1.2), gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.
L’art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.
La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello EAS.
I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
Né la norma né la relazione illustrativa contengono chiarimenti con riferimento alla locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Al riguardo, si ritiene che il Legislatore intendesse fare riferimento al termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.
Nel caso del modello EAS, quindi, i contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO (30 settembre, per i soggetti “solari”) relativo al periodo d’imposta in cui opera la disciplina fiscale di favore. Pertanto, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione dei dati rilevanti entro il 30 settembre 2013, ossia entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, relativo al periodo d’imposta (2012) nel quale opererebbe la disciplina fiscale di favore.
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS “tardivo”, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.

lunedì 7 maggio 2012

Cinque per mille 2009-2010-2011: proroga al 31/05/2012 della sanatoria per le irregolarità

Con la circolare n. 13, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito e le modalità applicative del DPCM 20 aprile 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2012 n. 98) con il quale sono stati prorogati al 31 maggio 2012 i termini per integrare la documentazione delle domande d’iscrizione al cinque per mille dell’IRPEF per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 presentate dagli enti del volontariato.
L’Agenzia delle Entrate precisa che sono interessati dal provvedimento solo gli enti riconducibili alla tipologia degli “enti del volontariato”, vale a dire:
- le organizzazioni di volontariato;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97 (es. assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione).
Per avvalersi della proroga relativamente agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, tali soggetti devono risultare:
- già inseriti nell’elenco degli iscritti al beneficio per aver regolarmente presentato la domanda d’iscrizione con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all’esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione (cioè entro il 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011);
- esclusi dal riparto del beneficio per aver commesso una delle seguenti irregolarità: omissione della dichiarazione sostitutiva, mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva, mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
Le dichiarazioni sostitutive tardive (cioè presentate oltre il 30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e il 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011), se non presentano uno dei vizi sopra elencati, sono automaticamente sanate per effetto della proroga, pertanto l’ente non è tenuto ad effettuare alcun adempimento.
Limitatamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, sono considerate validamente presentate le domande d’iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010, ed entro il 30 giugno 2011, per l’esercizio 2011, sempre che sussistano le seguenti condizioni:
- la domanda deve essere stata regolarmente redatta sugli appositi moduli e prodotta in via telematica;
- i requisiti prescritti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti dall’ente alla data di scadenza originaria della domanda, cioè al 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010, e al 7 maggio 2011, per l’esercizio 2011.
Nel caso in cui gli enti abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini suddetti e correttamente prodotto la dichiarazione sostitutiva non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Altrimenti, se sono state commesse irregolarità nella presentazione della dichiarazione sostitutiva (come sopra indicate), tali enti possono avvalersi della procedura di integrazione documentale.
Per procedere alla sanatoria in esame, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmetterla a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 maggio 2012, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, allegando la copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Infine, si segnala che l’art. 3 del DPCM in esame ha previsto che, dall’esercizio finanziario 2011, i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione al cinque per mille e per il compimento degli ulteriori adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Fonte:Eutekne

venerdì 4 maggio 2012

Ispezioni antiriciclaggio 2012 della GdF negli studi professionali: indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi imposti dal DLgs. 231/2007

In concomitanza con l’inasprimento delle attività di ispezione presso gli studi professionali – aventi ad oggetto la predisposizione delle misure antiriciclaggio previste dal DLgs. 231/2007 – il Comando Generale della GdF dedica ai controlli sui professionisti giuridico-contabili delle vere e proprie linee guida, contenute nel documento “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla imponente circolare GdF n. 83607 dello scorso 19 marzo.
Al netto di alcuni aspetti poco condivisibili, si tratta di una check list di indubbia utilità, dal momento che consentirà ai professionisti di verificare la validità dei presidi antiriciclaggio attivati, avendo ben presenti la tipologia e le modalità di un eventuale accertamento presso i propri studi.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del DLgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle fiamme gialle. Ecco, dunque, cosa aspettarsi in caso di “accesso antiriciclaggio”.
In primis, l’unità operativa preposta al controllo avrà cura di accertare la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l’eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio. A tal fine, dovranno essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e dovrà essere appurata l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.
Esauriti tali adempimenti preliminari, il primo step dell’accesso consiste nel riscontro avente ad oggetto l’avvenuta istituzione, da parte del professionista, dell’archivio unico informatico (AUI) ovvero del registro della clientela ex art. 38 del DLgs. 231/2007. Nel primo caso l’unità operativa, mediante un controllo a campione, dovrà accertare che l’applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell’ipotesi di registro cartaceo, invece, dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti ex lege, quali la numerazione progressiva, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l’indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell’ultimo foglio del registro, che dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.
La GdF evidenzia altresì che il registro non deve essere “a fogli mobili e/o ad anelli”: quest’ultima precisazione, peraltro, non trova riscontro nel disposto normativo, essendo il frutto di un chiarimento fornito per iscritto dall’UIC (oggi UIF) all’indomani dell’entrata in vigore del DM n. 141/2006 e dello stesso provvedimento UIC 24 febbraio 2006 per i professionisti. Tale riscontro avverrà contestualmente a quello avente ad oggetto la “corretta alimentazione” dell’AUI: a tal fine verrà effettuata una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo.
Lo step successivo ha ad oggetto il corretto adempimento della adeguata verifica della clientela (ordinaria, semplificata o rafforzata), mediante la selezione di un campione di operazioni e/o prestazioni professionali potenzialmente soggette all’assolvimento del relativo obbligo. A tal fine si rende necessaria l’acquisizione di un elenco anagrafico dei clienti, delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi e, per gli studi di piccole dimensioni, dei fascicoli della clientela. Il campione è individuato con riferimento a quegli indicatori che l’art. 20 del Decreto individua ai fini di una corretta valutazione del rischio legato a ciascuna operazione e a ciascun cliente: in quest’ottica rientreranno nel campione oggetto di analisi, tra le altre, le operazioni maggiormente ricorrenti, di importo significativo o che comportano il frequente ricorso a contanti, nonché quelle effettuate con clienti non residenti nelle zone di normale operatività del professionista (specie se si tratta di zone maggiormente soggette ad infiltrazioni criminali).
Con riferimento ai riscontri documentali, più di una perplessità desta la previsione della possibile acquisizione, oltre che della documentazione conservata dal professionista ispezionato ai fini antiriciclaggio, anche di quella “quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio”.
Non solo. Per operare ulteriori incroci e riscontri, la GdF potrà esaminare gli strumenti informatici in uso presso lo studio e in particolare le e-mail e gli altri documenti acquisiti in sede di accesso. Questa parte del documento desta non poca preoccupazione, soprattutto se si ricollega alla previsione di cui all’art. 36, comma 6, del DLgs. 231/2007, che consente l’utilizzabilità a fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti, dei dati registrati in ossequio alle norme antiriciclaggio.
Fonte:Eutekne

giovedì 3 maggio 2012

Tessera sanitaria, codice fiscale e CNS: dal 2012 sul sito dell’Agenzia delle Entrate la richiesta del duplicato

In rete le applicazioni informatiche per richiederne il duplicato. Unica condizione, la motivazione alla base della domanda, ad esempio, lo smarrimento o il deterioramento
Due nuovi servizi web a disposizione dei cittadini per tessera sanitaria, Carta nazionale dei servizi e tesserino di codice fiscale. Da oggi, infatti, è possibile richiederne il duplicato comodamente da casa, utilizzando i nuovi servizi messi a punto dall'Agenzia delle Entrate nell'area Servizi online del proprio sito.
Le applicazioni informatiche
Ne sono state realizzate due:
- una ad accesso libero nell'area Servizi senza registrazione, che consente di richiedere il duplicato indicando semplicemente il codice fiscale oppure i dati anagrafici completi. Per evitare un uso improprio del servizio, in questo caso, al cittadino viene chiesto di indicare anche alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente e di inserire un codice di controllo, cosiddetto Captcha (Completely automated public turing test to tell computers and humans apart) antirobot. Il codice, concepito per garantire i requisiti di sicurezza e accessibilità, può essere desunto sia dall'immagine visualizzata all'interno della pagina, sia a mezzo audio on demand.
Con questo servizio non è possibile richiedere il duplicato della Carta nazionale dei servizi.
- l'altra con autenticazione nell'ambito dei Servizi Telematici dell'Agenzia (Entratel, Fisconline), che consente agli utenti abilitati di richiedere per se stessi il duplicato anche della Carta nazionale dei servizi.
In entrambi i casi occorre indicare la motivazione della richiesta (furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica di una tessera deteriorata o illeggibile).
Superati tutti i controlli, se il richiedente è assistito dal Servizio sanitario nazionale, viene inviata la tessera sanitaria o la Carta nazionale dei servizi all'indirizzo registrato in Anagrafe Tributaria, altrimenti riceverà il tesserino di codice fiscale.

mercoledì 2 maggio 2012

Intrastat 2012: rettifica dei modelli INTRA in caso di errore

Nel caso di errori e quindi per le variazioni degli elenchi Intrastat, effettuate ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, di operazioni già poste in essere e indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.
Se invece il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi (rese o ricevute), è necessario compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando l’apposita sezione del modello.
In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette a imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti.
Il contribuente, se si rende conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla correzione nell’immediato, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.