martedì 30 marzo 2010

Detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica: entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori che proseguono per il 2010

I contribuenti che si avvalgono della detrazione d’imposta del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, devono comunicare, entro il 31 marzo 2010, le spese sostenute nel 2009, in caso di lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
A tal fine va utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 disponibile in pdf sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Contribuenti interessati
L’adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%.
Attenzione
Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Termini e modalità operative
La comunicazione deve essere inviata per le spese effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009.
Il termine per l’invio è fissato entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta. Quindi, per i lavori iniziati nel 2009 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2009, la comunicazione va inviata entro il 31 marzo 2010.
Pertanto, vale la regola che, se gli interventi proseguono per più periodi d'imposta, la comunicazione va fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo.
I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
Attenzione
La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d'imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.
L’invio della comunicazione avviene esclusivamente con modalità telematiche direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, ecc.).
Per la compilazione e trasmissione del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate un apposito prodotto informatico

lunedì 29 marzo 2010

Privacy: entro il 31 marzo la redazione o l’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

Si ricorda che anche quest'anno entro il 31 marzo è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che l'aggiornamento debba essere effettuato anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente aggiornando solo la data certa.
Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede infatti che:
"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."
Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:…”
Si ritiene pertanto che ogni anno il Documento Programmatico sulla Sicurezza debba essere redatto, anche se non sussistono variazioni.
Sebbene il D.Lgs. 196/2003 non preveda nello specifico l’obbligo di attribuire data certa al DPS, è necessario riuscire a dimostrare, in caso di contestazione, che tale documento è stato redatto o aggiornato entro il termine ultimo.
Le norme civilistiche prevedono, all’art. 2704, che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa” fino al “giorno in cui non si verifichi un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Tutto ciò premesso, la situazione è risolta con l’apposizione della "data certa” sul documento. Tra i mezzi idonei ad assegnare la data certa ricordiamo:
- il ricorso alla cosiddetta "autoprestazione", presso gli uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento, anzichè sull'involucro che lo contiene;
- l’adozione, per le amministrazioni pubbliche, di una delibera di cui sia certa la data in base alla concreta disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- l’apposizione della cosiddetta "marca temporale" sui documenti informatici;
- l’apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale presso un notaio;
- la registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico.
Per quanto riguarda gli altri documenti obbligatori previsti dal Codice Privacy, essi non hanno un termine previsto per legge: ad esempio l’informativa deve essere rivista solo se varia uno degli elementi fondamentali inseriti. Per le nomine dei responsabili e degli incaricati è obbligatoria la modifica se cambiano i compiti o i trattamenti previsti nella nomina.
Pertanto, entro il 31 di marzo di ogni anno, dovrà essere rivisto solo il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

venerdì 26 marzo 2010

Associazioni: entro il 31/03/2010 il modello EAS per la comunicazione delle variazioni e pubblicato l'elenco degli enti ammessi al cinque per mille 2008

Entro il 31 marzo 2010 gli enti associativi dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati (31 dicembre 2009).
In linea generale quindi, i soggetti interessati, dovranno verificare i dati comunicati con il modello EAS nel 2009 con la situazione in cui si trova l'ente alla fine del 2009.
Si ricorda che la mancata comunicazione di variazione dei dati entro il termine del 31 marzo 2010:
- comporta per l'ente la perdita delle agevolazioni fiscali;
- non è sanabile a mezzo di ravvedimento operoso in quanto di tratta di una comunicazione e non di una dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi contenenti gli enti destinatari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, relativa ai modelli dichiarativi 2008 (periodo di imposta 2007).
L'elenco, che evidenzia le somme attribuite per ciascun ente, è proposto, per facilitare la ricerca dei dati, in tre diverse elaborazioni: in ordine alfabetico, in ordine crescente di codice fiscale, in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo

giovedì 25 marzo 2010

Decreto flussi 2010: a breve il Decreto per l'ingresso dei lavoratori stranieri

Il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha annunciato che nei prossimi giorni sarà firmato il Decreto per l'ingresso di 80.000 lavoratori stagionali ed una quota molto più contenuta di lavoratori non stagionali (circa 25.000).
Diverse categorie di settore, attendono da tempo il via all'ingresso degli stagionali, perché il 10 per cento dei raccolti nelle campagne, insieme al turismo e all’edilizia dipende da loro.
Per la Coldiretti, è necessario accelerare la pubblicazione del decreto, in quanto tutti gli altri adempimenti amministrativi come il nulla osta dello Sportello Unico presso la Prefettura e il rilascio del visto presto i Consolati all’estero si rischia che il concreto pericolo che i ritardi mettano in difficoltà i settori dei lavoratori stagionali.
La norma che consentirà l'emanazione del decreto flussi anche nell'anno in corso è contenuta nel decreto "mille-proroghe"infatti, è stato modificato l'art. 3 comma 4 del Testo Unico Immigrazione che prevede:
1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" sino a: "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"».
Diverse categorie di settore, attendono da tempo il via all'ingresso degli stagionali, perché il 10 per cento dei raccolti nelle campagne, insieme al turismo e all’edilizia dipende da loro.
Per la Coldiretti, è necessario accelerare la pubblicazione del decreto, in quanto tutti gli altri adempimenti amministrativi come il nulla osta dello Sportello Unico presso la Prefettura e il rilascio del visto presto i Consolati all’estero si rischia che il concreto pericolo

mercoledì 24 marzo 2010

DL incentivi: agevolazioni a sostegno della crisi e contrasto alle frodi fiscali

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge incentivi, contenente un pacchetto di misure a sostegno dei settori produttivi maggiormente in crisi. Tra le agevolazioni previste si segnalano le seguenti:
- case ecologiche: incentivi fino a 7000 euro per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica;
- cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti: bonus pari al 10% del costo (contributo massimo di 1.000 euro) per la sostituzione dei vecchi mobili con nuovi mobili componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza;
- elettrodomestici (lavastoviglie, cappe, forni elettrici, stufe, etc.): sconto del 20% (contributo massimo da 80 a 500 euro);
- gru a torre per l'edilizia: bonus del 20% del costo, con un valore massimo di 30mila euro;
- inverter e motori ad alta efficienza: sconto del 20% (contributo massimo da 40 a 200 euro);
- connessione a Internet: bonus per i giovani che acquistano nuovi pacchetti Adsl;
- macchine per uso agricolo e industriale: sconto del 10%;
- sostituzione motocicli: per la sostituzione di un motociclo euro 0 o euro 1 con un motociclo nuovo di categoria euro 3, è previsto uno sconto del 10% (contributo massimo di 750 euro);
- sostituzione scooter elettrici/ibridi: per la sostituzione di un vecchio ciclomotore euro 0 o euro 1 con uno nuovo è previsto uno sconto del 20% (contributo massimo di 1.500 euro).
Inoltre al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali, è previsto che:
- i soggetti passivi IVA comunichino all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cessione di beni e servizi verso operatori economici residenti in Paesi "black list";
- le Camere di commercio comunichino i dati relativi alle aziende che trasferiscono la loro sede all'estero;
- l'Agenzia delle Entrate e le Amministrazioni pubbliche collaborino per il recupero di crediti d'imposta concessi, ma illegittimamente utilizzati.
Infine, sono previste disposizioni atte alla riduzione del contenzioso tributario e alla semplificazione della documentazione richiesta per l'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, movimenti di terra pertinenti all'esercizio di attività agricola, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici
Le misure, che attendono un Provvedimento attuativo del Ministero dello sviluppo economico, saranno operative dal prossimo 6 aprile 2010.
fonte: seac

lunedì 22 marzo 2010

Intrastat - Circolare 18 marzo 2010 n. 14: non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010

Con Circolare 18 marzo 2010, n. 14 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli elenchi Intrastat.
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
•non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010: gli elenchi potranno essere presentati senza sanzioni entro il 4 maggio 2010;
•non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.
Con riguardo ai termini di presentazione degli elenchi in oggetto, la circolare precisa quanto segue:
“L’articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che fino al 30 aprile 2010 tali elenchi possano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Le disposizioni in esame si applicano, come prevede l’articolo 8 del decreto, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, ma è di tutta evidenza che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentati gli elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha stabilito tale termine.
Per tale motivo si ritiene che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il rapporto con l’Amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede e in aderenza, in particolare alla previsione di cui all’ art. 3, comma 2, del predetto statuto, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010).
Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto, in applicazione dell’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.
Con riguardo ai dati indicati negli elenchi di cui sopra (relativi al mese di gennaio 2010), si fa presente che gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati con le modalità indicate nella circolare del 17 febbraio 2010, n. 5.”

venerdì 19 marzo 2010

Intrastat: modalità e termini di presentazione modelli

Il decreto, con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.1.2010, stabilisce termini e modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi per cessioni di beni e servizi resi, e per acquisti di beni e servizi ricevuti. Si ricorda
che il contenuto del decreto era già stato anticipato dalla Nota Dogane 19.2.2010, prot. 24265/RU
Periodicità di presentazione: i modelli Intrastat devono essere presentati con riferimento a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ogni categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a e 50.000, a periodi mensili, per gli altri soggetti. I contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi con periodicità trimestrale possono presentarli mensilmente per tutto l’anno solare.
Modalità di presentazione: i modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli Uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Contenuto degli elenchi: i modelli Intrastat si compongono di una parte fiscale e di una parte statistica. Con riferimento ai dati fiscali, vengono riepilogati le cessioni intra-Ue e gli acquisti intra-Ue, aventi ad oggetto beni comunitari; relativamente alle prestazioni di servizi, non vanno riportate le operazioni per le quali non è dovuta Iva nello Stato Ue in cui è stabilito il committente.
Fonte: Frizzera - La settimana fiscale

mercoledì 17 marzo 2010

Modelli 730/4: entro il 31 marzo la comunicazione dell’utenza telematica dei sostituti

Scade a fine mese il termine per indicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti, necessari per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
Il modello per la comunicazione, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, deve essere trasmesso in via telematica:
- dai sostituti d'imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione
- dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono segnalare la variazione di uno o più dati
- dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono integrarla con alcuni dati obbligatori (numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica).
La trasmissione telematica dei risultati contabili da parte dell'Agenzia ai sostituti d'imposta è stata introdotta gradualmente considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti.
Inizialmente, per il 2008, interessava solo i datori di lavoro di 22 province; nel 2009 sono state 44 le province coinvolte. Da quest'anno, invece, la procedura è estesa all'intero territorio nazionale (provvedimento del 3 febbraio 2010), con l'eccezione di alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane), che già ricevono telematicamente sui propri siti i risultati contabili.
Comunicazione dei risultati contabili alle Entrate
I Caf e i professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale devono trasmettere all'Agenzia un unico file con le dichiarazioni elaborate (730) e i risultati contabili (730-4). Quest'ultima provvede:
- entro cinque giorni a inviare ai Caf e ai professionisti abilitati l'attestazione della ricezione del modello 730-4
- entro dieci giorni a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730
- entro quindici giorni a confermare ai Caf e ai professionisti abilitati la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
Comunicazione dei risultati contabili ai sostituti di imposta
I datori di lavoro pubblici e privati possono ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 da parte dell'Agenzia direttamente o tramite intermediario abilitato, a seconda della scelta operata all'interno della comunicazione.Il modello è costituito da un unico prospetto in cui devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta e i codici delle sedi telematiche presso le quali l'Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili pervenuti dai Caf e dai professionisti abilitati.
Nella comunicazione va riportato anche il numero di telefono cellulare o l'indirizzo di posta elettronica, indicazione che consentirà all'Agenzia di disporre di un recapito veloce da utilizzare in caso di comunicazioni riguardanti il flusso dei modelli 730-4.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 16 marzo 2010

Isi: scade oggi 16/03/2010 il termine per i pagamenti

Oggi 16 marzo è la data entro la qualele aziende devono versare le imposte tramite modello F24 accise per gli apparecchi da intrattenimento materialmente installati al 1°gennaio 2010 sulla base degli imponibili forfettari. Si riassumono a seguito i vari codici tributo connessi a tale adempimento:
CODICI TRIBUTO IMPOSTA INTRETTENIMENTI (ISI)
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - ART. 22, C. 4, L. N. 289/2002 (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5123
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - INTERESSI - ART.22, C. 4, L. N. 289/2002 (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5125
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER RAVVEDIMENTO OPEROSO
CodiceTributo: 5144
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO - SPESE DI NOTIFICA
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5179
CODICI TRIBUTO IVA
Imposta: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IVA
Descrizione Adempimento: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 6728
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IVA
Descrizione Adempimento: IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 6729

lunedì 15 marzo 2010

Collaborazioni coordinate e continuative ed a progetto: indennita di fine lavoro

La Legge Finanziaria 2010 (L.n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura. A tal proposito la Circolare INPS numero 36 del 09/03/2010 ha disciplinato quanto segue.
1) Quadro normativo
L’art.2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.L. n.185/08, prevede testualmente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
A tale riguardo, fermo restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
1.1) Beneficiari
I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs n.276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e Condizioni
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della L. 2/09.
Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.
1.3) Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni di cui al punto 1.2.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
1.5) Decadenza
Ai sensi dell’art.19,comma 10, della L.n.2/2009, richiamato nel comma 130 della L.191/09 “ Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati”.

venerdì 12 marzo 2010

Sicurezza sul lavoro: il datore non è responsabile se il lavoratore è imprudente

Con la Sentenza n. 7267 del 2010 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in merito alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di incidente mortale di un dipendente durante la sua prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha ritenuto non responsabile il datore di lavoro, in quanto l'infortunio, costato la vita al lavoratore, era stato generato da un comportamento imprudente e imprevedibile dello stesso dipendente.
In tal caso la Sentenza scagiona il datore di lavoro, partendo dalla considerazione che egli non può essere ritenuto responsabile per non aver previsto comportamenti totalmente autonomi ed imprevedibili del proprio dipendente.
Fonte: seac

ISI: CONFERMATI PER IL 2010 GLI STESSI IMPONIBILI FORFETTARI DEL 2009 PER GLI APPARECCHI MECCANICI O ELETTROMECCANICI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO.

Con il Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato n. 398/CGV del 10/03/2010, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si confermano anche per il 2010 gli stessi imponibili forfettari dell’imposta sugli Intrattenimenti (e validi anche ai fini dell’Iva) utilizzati nel 2009 per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento.
Nessun aumento delle imposte quindi per il periodo 2010.
Ricordiamo a tal proposito che gli imponibili per il 2009 già con il Decreto Direttoriale dei Monopoli di Stato del 2 febbraio 2009 numero 129/CGV era stato previsto un aumento per adeguare gli imponibili all’ISTAT.
Il DPR 26/10/1972 infatti prevede la facoltà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire annualmente con apposito decreto la misura forfetaria della base imponibile che dal 2005 al 2008 era però rimasta sempre quella individuata per il 2005 dal decreto direttoriale 28 gennaio 2005. Nel 2009 poi erano stati adeguati per la prima volta gli importi all’inflazione con un aumento dell’8,57% pari all’incremento dell’indice indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI calcolato dall’ISTAT da gennaio 2005 a dicembre 2008 che così era stata calcolata:
Anno 2006 - 2,2%
Anno 2007 - 1,5%
Anno 2008 - 2,9%
Anno 2009 - 2,0%
Totale 8,6%
Nessun aumento pertanto ribadiamo dal 2009 al 2010 essendo gli imponibili già stati adeguati all’inflazione lo scorso anno.
Rimangono invariate anche le modalità di assolvimento dell’imposta che come ribadito all’art. 2 del Decreto “Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua”
Riportiamo a tal proposito le basi imponibili e le imposte confermate dal Decreto:
Categoria di imponibile Isi 8% Iva forfettaria
appartenenza Collocazione tipologica forfetario 2009-2010 delI’imponibile 10% (=20%/2) dell’imponibile
AM1 Biliardo e apparecchi similari € 3.800,00 € 304,00 € 380,00
AM2 Elettrogrammofono e apparecchi sim. € 540,00 € 43,20 € 54,00
AM3 Apparecchi meccanici € 510,00 € 40,80 € 51,00
AM4 Apparecchi elettromeccanici € 1.090,00 € 87,20 € 109,00
AM5 Apparecchi meccanici € 520,00 € 41,60 € 52,00
AM6 Apparecchi elettromeccanici € 1.630,00 € 130,40 € 163,00
Ricordiamo che gli importi dell’iva così calcolati in tabella valgono solo per chi ha optato per il regime forfettario iva ai sensi dell’articolo 74 comma 6 del DPR 633/72, nel caso invece di contribuenti che abbiano optato per il regime iva ordinario, l’iva dovrà essere attribuita sugli incassi e calcolata in liquidazione iva del periodo con il metodo iva a debito meno iva credito.

giovedì 11 marzo 2010

Compensazione IVA: controlli sulle indebite compensazioni ed ulteriori chiarimenti

Con Nota interna 4 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni. In particolare, è stato precisato che in presenza di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, va applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall'imposta oggetto di compensazione. Il regime sanzionatorio è regolato da un calendario:
- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.
Inoltre, dall'11 febbraio 2009 è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all'anno.
Inoltre nel corso della videoconferenza organizzata dall'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010, è stato chiarito che l'utilizzo del credito IVA in pagamento della stessa imposta può configurarsi, in determinati casi, come compensazione "orizzontale" ed essere soggetta, dunque, ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.
Secondo l'Amministrazione finanziaria tale circostanza si configura, ad esempio, quando il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d'imposta precedente. In questi casi, pertanto, la compensazione soggiace ai seguenti vincoli:
- se il credito è superiore a euro 10.000, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell'istanza infrannuale;
- trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;
- se il credito è superiore a euro 15.000, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile).
Fonte: Seac

mercoledì 10 marzo 2010

Finanziamenti agevolati: capitalizzazione per le micro cooperative

Finalità:
Capitalizzare le micro cooperative al fine di implementare l’equilibrio patrimoniale dell’impresa e/o operare investimenti mirati, qualitativamente idonei a consentire un “salto di qualità” nell’attività aziendale, assicurando, al tempo stesso, assistenza anche di tipo gestionale in modo che tali imprese possano muovere “i primi passi” verso un percorso di crescita e rafforzamento.
Destinatari:
Micro cooperative (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale attivo di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Il 67% delle micro cooperative aderenti ha un capitale sociale inferiore ad € 10.000.) neo costituite - nelle quali i soci hanno già provveduto agli oneri della costituzione – o in fase di sviluppo.
Presupposto:
adesione e regolarità nel versamento dei contributi associativi, preventivamente verificati dalle Confcooperative territoriali.
Condizione di accesso:
Delibera assembleare di aumento del capitale sociale.
Modalità di funzionamento:
- Gli interventi di Fondosviluppo saranno effettuati a sportello, su richiesta.
- Verrà seguita una graduatoria temporale.
- I criteri di valutazione (ex lege 59/92) saranno: innovazione- incremento occupazionale- mezzogiorno, progetti di integrazione di impresa.
- La cooperativa dopo aver rimborsato quanto ricevuto potrà fare richiesta di un nuovo intervento.
- L’intervento di Fondosviluppo potrà essere erogato in via alternativa: o nella forma di apporto al capitale sociale nella qualità di socio sovventore per un importo massimo complessivo di € 25.000 oppure nella forma di prestito agevolato per un importo di € 25.000 che, in caso di garanzia fideiussoria del Cooperfidi, può arrivare fino a massimo € 50.000.
Forma tecnica:
CAPITALE SOCIALE: partecipazione in qualità di socio sovventore pari al 100% dell’aumento del capitale sottoscritto dai soci, massimo € 25.000
Piano di rimborso del capitale:
Partecipazione al capitale per la durata di 3 anni
Versamento del capitale da parte di Fondosviluppo in un’unica soluzione.
Rimborso in tranche annuali
al rimborso della tranche vengono riconosciuti i costi dei servizi di assistenza e monitoraggio sostenuti nel periodo, in base ad un tariffario preventivamente condiviso.
Oppure
Rimborso in un’unica soluzione, alla scadenza del 3° anno.
I costi dei servizi di assistenza e monitoraggio erogati dal Centro Servizi relativi al triennio vengono riconosciuti contestualmente al rimborso, in base ad un tariffario preventivamente condiviso.
Trascorso tale periodo di 3 anni la quota dovrà essere rilevata dai soci della cooperativa o da nuovi soci (a fronte di impegno assunto in Assemblea). Le clausole statutarie finalizzate a garantire il rientro del capitale che normalmente Fondosviluppo richiede sono ridotte al minimo.
Forma tecnica:
PRESTITO pari al 100% dell’aumento del capitale sociale deliberato, pari ad € 25.000, aumentabile fino ad € 50.000 in caso di fideiussione del Cooperfidi (è comunque necessaria la delibera di aumento del capitale sociale).
Durata: 3 anni.
Piano di rimborso del prestito:
Erogazione in un’unica soluzione
-rimborso in 3 tranche annuali:
al pagamento della tranche vengono riconosciuti i costi dei servizi di assistenza e monitoraggio sostenuti nel periodo, in base ad un tariffario preventivamente condiviso,
oppure
-rimborso integrale alla fine del triennio con pagamento annuale degli interessi:
i costi dei servizi di assistenza e monitoraggio sostenuti per tutto il periodo vengono riconosciuti alla fine del triennio, in base ad un tariffario preventivamente condiviso.
Tasso di interesse:
pari al 2% fisso per la durata del finanziamento.
Il tasso potrà subire variazioni in base all’andamento del mercato, ma una volta definito rimarrà invariato per tutta la durata del finanziamento.
Garanzia dei Cooperfidi:
Eventuale, pari al 50% del finanziamento, con diritto ad un abbattimento dello 0,5% del tasso applicato.
Il Costo della garanzia e la quota sociale di adesione saranno sostenute da Fondoviluppo, una volta rimborsato il finanziamento.
Iter di presentazione
L’Unione Regionale/Provinciale è il diretto interlocutore della cooperativa.
L’UNIONE REGIONALE unitamente all’UNIONE PROVINCIALE inoltra a Fondosviluppo una lettera di patronage a firma congiunta con la quale trasmette la richiesta di intervento ed alla quale si allega, previa valutazione, la seguente documentazione al completo:
-Scheda sintetica (predisposta da FSV) che vale quale domanda di intervento e che quindi dovrà essere firmata dalla Cooperativa richiedente,
-Statuto Vigente,
-Ultimo bilancio di esercizio e situazione contabile aggiornata,
-Delibera di aumento del capitale sociale,
-Copia libro soci con evidenza del capitale sottoscritto e versato,
-Documentazione inerente l’adesione al Cooperifidi regionale, con indicazione della quota versata (anche in assenza del rilascio di garanzie),
-Documentazione inerente l’adesione al Centro servizi, con indicazione dei servizi utilizzati o che si intendono utilizzare e relative tariffe applicate.
A totale rimborso avvenuto (oppure al rimborso delle singole tranche) Fondosviluppo riconoscerà i costi sostenuti per i servizi erogati dal Centro Servizi, dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

martedì 9 marzo 2010

Condono IVA: non piu valido anche per la Cassazione

Con Sentenze del 18/09/2009 n. 20068 e 20069, del 23/10/2009 n.22517, e piu recentemente del 17 febbraio 2010, nn. 3673, 3674, 3675, 3676 e 3677 ed altre, la Corte di Cassazione - alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE n. C-132/06 - ha individuato più volte i limiti dell'illegittimità comunitaria dei condoni IVA, rilevando nella rottamazione dei ruoli una nuova fattispecie contraria al diritto comunitario.
Secondo la Corte di Giustizia UE, infatti, la normativa italiana con la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ha violato gli obblighi degli stati membri al’interno del sistema comune dell’Iva.
Pertanto, il giudice tributario chiamato a pronunciarsi su questioni attinenti le definizioni IVA non potrà più considerare né il condono tombale, né l'integrativa semplice, né la rottamazione dei ruoli, per la parte concernente l'IVA.

lunedì 8 marzo 2010

RETI D’IMPRESA: AGEVOLAZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA

In relazione alle prospettate opportunità offerte dal nuovo strumento delle reti d'impresa finalizzate alla creazione di sinergie e unioni tra aziende, rendiamo noto in merito alla prima importante iniziativa nel campo delle Reti d’impresa presa dalla Regione Emilia Romagna.
Con delibera di Giunta n. 141/2010 infatti la Regione Emilia Romagna ha emanato il bando relativo alla Misura 2.1 Azione B “Programma Triennale per le Attività Produttive” destinato a sostenere la creazione, lo sviluppo ed il rafforzamento di Reti d’Impresa.
Pubblichiamo pertanto una sintesi del Bando che è stato pubblicato sul portale della Regione Ermes Imprese e sul Bur.
SINTESI DEL BANDO
OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INTERVENTO
Gli interventi ammissibili sono rivolti al consolidamento e allo sviluppo di reti esistenti nonché alla creazione e allo sviluppo di nuove reti di imprese, attraverso:
-? lo sviluppo di funzioni avanzate condivise dalla rete; (produzione, progettazione, logistica, servizi connessi, ecc.);?
- il consolidamento, lo sviluppo e/o la creazione di reti di subfornitura;
- l’aumento dell’efficienza e della produttività o l’ampliamento della capacità produttiva attraverso l’integrazione della rete di imprese;
?- il miglioramento e la qualificazione delle performance ambientali delle imprese con particolare attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto/servizio;
?- la realizzazione di attività di servizio comuni per l’innovazione delle imprese;
?- la valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità a livello di reti di imprese;
?- lo sviluppo di prodotti/servizi che consentano l’ampliamento del mercato e dei canali distributivi, anche attraverso la creazione e promozione di un marchio di rete;
?- la promozione della partecipazione delle imprese femminili, giovanili e delle nuove imprese alla rete.
SOGGETTI BENEFICIARI
1)Raggruppamenti di p.m.i. costituiti con forma giuridica di “contratto di rete” ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2)Contratti di rete stipulati tra imprese per la realizzazione di progetti/interventi finalizzati al perseguimento delle finalità/obiettivi indicati nel presente bando. In tal caso i raggruppamenti di imprese legate dal contratto di rete potranno assumere le seguenti forme giuridiche:
a)A.T.I Associazioni Temporanee di Imprese tra Piccole e Medie Imprese - costituite, o ancora da costituire - aventi sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna, purché l’intervento sia realizzato in Emilia-Romagna;
b)Consorzi e le società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna, purché l’intervento sia realizzato in Emilia-Romagna, nei seguenti casi:
Sia in caso di A.T.I. che in caso di consorzio, il raggruppamento partecipante al progetto deve essere costituito da un minimo di 3 imprese.
Sia in caso di A.T.I. che in caso di consorzio, tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale (compreso il consorzio stesso), devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
?- appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività ammessi ed esclusi dal contributo regionale sono indicati nell’APPENDICE 1 al presente bando;
?- possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media impresa indicati nell’APPENDICE 2 al presente bando;
?- sia in caso di A.T.I. che in caso di consorzio, la maggioranza assoluta dei soggetti del raggruppamento deve obbligatoriamente possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dai suoi allegati per la concessione/erogazione del contributo (Esempio n. 1: in caso di A.T.I. composta da 3 imprese, almeno 2 imprese devono obbligatoriamente possedere i requisiti di p.m.i., appartenere ai settori di attività economica ammissibili, avere l’unità locale coinvolta nel progetto di rete in Emilia Romagna, ecc…).
SPESE AMMISSIBILI
A) Costi per l’acquisto di hardware e software di nuova fabbricazione acquistati nel periodo di realizzazione del progetto e strettamente necessari alla realizzazione del progetto stesso;
B) Costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto;
C) Costi per spese impiantistiche e opere civili, finalizzate esclusivamente alla realizzazione della rete;
D) Costi per consulenze amministrative riguardanti la compilazione e redazione della domanda di contributo e dei relativi allegati nonché della documentazione di rendicontazione, nell’importo massimo di spesa ammissibile di € 2.000,00 per ogni domanda di contributo;
E) Costi per la presentazione di una fideiussione bancaria a sostegno dell’anticipo del 50% del contributo concesso, nell’importo massimo di spesa ammissibile di € 2.000,00 per ogni domanda di contributo;
F) Spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione dell’A.T.I. e/o per la formalizzazione del contratto di rete, nell’importo massimo di spesa ammissibile di € 2.000,00 per ogni domanda di contributo;
G) Consulenze esterne specialistiche per la realizzazione dell'intervento. Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.
Nell’ambito delle consulenze esterne specialistiche sono ricompresi i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni del c.d. “manager di rete” (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese) dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete.
Non saranno ammesse le consulenze ordinarie, contabili, fiscali, giuridico-amministrative, ecc.
H) Costi del personale dipendente delle p.m.i. impegnate nel progetto
Tali costi saranno riconosciuti nella misura massima forfettaria del 50% della somma delle precedenti voci di spesa A+B+C+D+E+F+G ammesse.
Tali spese sono da intendersi comprensivi dei costi puri del lavoro e degli oneri complessivi sostenuti dal datore di lavoro. Deve trattarsi esclusivamente di personale dipendente (iscritto nel libro matricola e retribuito con regolare busta paga) delle p.m.i. del raggruppamento partecipante al progetto, incluso il personale a tempo determinato e part-time. Sono inoltre ammessi a finanziamento i costi relativi a contratti di collaborazione a progetto.
I) Costi per la formazione del personale dipendente impegnato nel progetto
Tali costi saranno riconosciuti fino ad un limite massimo di spesa pari al 10% della somma delle precedenti voci di spesa A+B+C+D+E+F+G ammesse.
J) Spese generali nella misura forfettaria massima del 10% della somma delle precedenti voci di spesa A+B+C+D+E+F+G ammesse.
DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese potranno essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2010. Gli interventi agevolati dovranno avere una durata minima di 24 mesi decorrenti dalla data dell’atto di concessione del contributo.
Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine perentorio di 36 mesi decorrenti dalla data dell’atto di concessione del contributo.
CONTRIBUTO REGIONALE
L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di ridurre la suddetta percentuale di contribuzione.
Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 75.000,00. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 150.000,00 per progetto.
REGIME DI AIUTO
Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 83/01, paragrafo 4.2 – Regime de minimis
A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” e degli ulteriori aiuti già ottenuti ai sensi del paragrafo 4.2 della predetta Comunicazione, concedibili ad una medesima p.m.i. non deve superare l’importo di € 500.000,00 nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti interessati alla realizzazione dei progetti di cui al presente bando, devono presentare la relativa domanda, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il MODELLO 1, reperibile nel sito internet regionale www.ermesimprese.it e, a seguire, su http://www.emiliaromagna.si-impresa.it/.
Ciascun consorzio/società consortile o ATI può presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le domande, complete dei relativi allegati, devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 aprile 2010, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
PROCEDURE E MODALITA’ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98. Le domande saranno valutate da un apposito nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo.
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, il nucleo di valutazione utilizzerà i seguenti criteri/parametri e attribuirà i seguenti punteggi:
A)Completezza e articolazione dei contenuti e del programma del progetto, con riferimento agli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente bando (fino a 110 punti);
B)Qualità e innovatività della proposta progettuale (fino a 60 punti).
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto secondo le due seguenti modalità (in alternativa l’una all’altra):
A) in un'unica soluzione, ad ultimazione dell'intervento e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale;
B) in due soluzioni comprendenti:
• erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e con contestuale presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, con beneficiario la Regione Emilia-Romagna e di un importo pari all’entità dell’anticipo da erogare;
• erogazione del rimanente 50% del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a seguito della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

giovedì 4 marzo 2010

Diritto annuale CCIAA 2010: fissati i nuovi importi

Sono state fissate le misure per l’anno 2010 del diritto annuale dovuto, dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, alle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 8, L. 29.12.1993, n. 580.
In particolare, per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88, mentre per le imprese con ragione di società semplice non agricola la misura è pari a € 144.
Per le società iscritte nella sezione speciale ai cui all’art. 16, co. 2, D.Lgs. 2.2.2001, n. 96 il diritto annuale è di € 170.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, anche se annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2009 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato determinate dal decreto stesso.
da 0,00 a 100.000,00 - € 200,00 (Misura fissa)
da 100.000,01 a 250.000,00 - € 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00
da 250.000,01 a 500.000,00 - € 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
da 500.000,01 a 1.000.000,00 - € 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 - € 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 - € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 - € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 - € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)
Il diritto annuale va versato in un’unica soluzione utilizzando il Mod. F24, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

mercoledì 3 marzo 2010

Bilanci 2009: novità per la redazione

Con Circolare 19 febbraio 2010, n. 5, Assonime ha ripercorso le tappe fondamentali dell'introduzione in Italia del linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language), formato elaborabile per la trasmissione dei dati contabili dalle società alle camere di commercio.
In particolare, Assonime specifica che, già dai prossimi mesi, tale nuovo linguaggio dei bilanci interesserà la quasi totalità delle società di capitali italiane, con la sola esclusione delle seguenti:
•società di capitali quotate in mercati regolamentati;
•società non quotate che adottano gli IFRS;
•società bancarie, finanziarie e assicurative;
•società controllate da una di quelle sopraelencate o da queste incluse nel proprio consolidato;
•società di capitali in liquidazione.
Inoltre si ricorda che a seguito delle modifiche apportate all'art. 2427, Codice civile, la nota integrativa dei bilanci d'esercizio 2009 dovrà contenere informazioni anche riguardo ai cosiddetti accordi "fuori bilancio", cioè gli accordi che non risultano dallo Stato Patrimoniale ma la cui indicazione serve per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Pertanto, in nota integrativa dei bilanci 2009 dovranno essere indicate le operazioni fuori bilancio quali, ad esempio, gli obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo, gli accordi combinati di vendita e riacquisto, le disposizioni in merito al deposito di merci, le operazioni di leasing operativo, ecc., solo nel caso in cui i rischi e i benefici derivanti da tali operazioni siano significativi.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, Codice civile), potranno, invece, limitare le informazioni solo relativamente alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio.

martedì 2 marzo 2010

Tassa annuale libri soociali: entro il 16 marzo il pagamento per il 2010

Società di capitali chiamate in cassa per il pagamento della concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri sociali (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle assemblee degli obbligazionisti). Scade infatti il 16 marzo il termine ultimo per effettuare il versamento della tassa senza applicazione di sanzioni.
La tassa è dovuta in misura forfetaria ed annualmente (articolo 3, nota 3, della tariffa allegata al Dpr 641/1972) da Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali; in pratica, tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Chiamate all'adempimento anche le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali.
Il termine per il versamento coincide con quello dell'Iva dovuta per l'anno precedente, pertanto è fissato al 16 marzo.
L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a 309,87 euro se, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi, al 1° gennaio 2010), l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro. In caso contrario, la misura della tassa è pari a 516,46 euro.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione, nella sezione "Erario", del codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2010). Per l'importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Per le società di nuova costituzione, invece, il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tasse di concessioni governative - c/c postale n. 6007.
Fonte: Fisco Oggi

Dichiarazione annuale IVA: se presentata entro il 1° marzo esonera dalla Comunicazione annuale dati IVA

Da quest'anno, la presentazione della Comunicazione annuale dati IVA può essere evitata non solo nelle ipotesi di esonero espressamente previste (enti pubblici, procedure concorsuali, persone fisiche con volume d'affari non superiore a 25.000 euro, etc.), ma anche qualora il contribuente presenti la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 1° marzo (il 28 febbraio cade di domenica) ossia entro il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA.
La dichiarazione annuale, infatti, contiene tutti gli elementi della Comunicazione dati: pertanto, l'Amministrazione finanziaria disporrebbe in tal modo di tutti gli elementi per poter segnalare alla Comunità Europea l'ammontare di risorse proprie dello Stato, così come previsto dall'articolo 252 della Direttiva n. 112/2006.
Fonte: seac