mercoledì 29 aprile 2015

Tassa di vidimazione annuale libri sociali 2015: ravvedimento operoso

L’obbligo di versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali, che va eseguito dalle società di capitali, scadeva il 16 marzo.
L’obbligo di pagamento deriva dall’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, e l’importo è individuato in 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, o in 516,46 euro se i menzionati parametri sono superiori.
Scaduto il termine per il versamento, per coloro i quali non vi hanno provveduto tempestivamente si aprono le porte del ravvedimento operoso.
Adesso, i problemi cominciano dal modo in cui si devono pagare le imposte. Come avevamo evidenziato nel 2000 (si veda l’apposita scheda di commento su diverse risposte a quesiti fornite dall’allora vigente Direzione centrale riscossione del Ministero delle Finanze), occorre, per ravvedersi, utilizzare sia il modello F24 sia il modello F23:
- tramite il modello F24, si paga la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”, istituito con la circolare n. 4 del 1996;
- tramite il modello F23, si paga la sanzione, con codice tributo “678T”, con causale “SZ” indicando il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
La “duplicazione” del pagamento deriva dal fatto che, nella riforma della riscossione del 1997, forse per una svista, il codice “7085”, istituito come visto in precedenza, è confluito nel sistema del modello F24, mentre per la sanzione è rimasto il codice “678T”, utilizzabile come intuibile solo con il modello F23.
Ardua è, poi, la delineazione della sanzione.
L’art. 9 del DPR 641/72 stabilisce: “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila”.
Nessun problema per le tasse che si pagano una volta sola, o per la tassa che si paga per la prima volta (pensiamo alla tassa da pagare quando si istituiscono i libri contabili).
Quid iuris per la tassa che va pagata annualmente, in forza del combinato disposto dell’art. 2 e delle norme contenute nella Tariffa allegata al DPR 641/72?
Da quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la sanzione è sempre quella dell’art. 9, non rientrando la fattispecie nell’art. 13 del DLgs. 471/97, che punisce ogni mancato pagamento di un tributo nella misura del 30%.
Non è però così scontato, tant’è vero che, prima della riforma del DLgs. 473/97, la situazione del tardivo pagamento della tassa annuale era disciplinata dal richiamato art. 9, ed era punita con una soprattassa di entità più lieve.
Alcuni commentatori, con un’interpretazione che pare più corretta, hanno sostenuto che l’omesso pagamento della tassa annuale rientra non nell’art. 9 del DPR 641/72 bensì nell’art. 13 del DLgs. 471/97, norma che, dopo il 1997, disciplina tale violazione per tutti i tributi, a prescindere dal fatto che sia contemplata dalla legge istitutiva dei medesimi.
Ora, se si rientra nell’omesso pagamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, non solo la sanzione sarebbe parametrata al 30% del tributo non versato, ma opererebbe la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo e (ma su questo si potrebbe discutere) sarebbe inibita la definizione agevolata.
Per contro, se si opta per l’art. 9 del DPR 641/72, tecnicamente la violazione è un omesso assolvimento della tassa e non un omesso pagamento, quindi, da un lato, il ravvedimento non potrebbe avvenire ai sensi della lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (circoscritta al caso delle violazioni sui versamenti), dall’altro, nessun dubbio dovrebbe sussistere per la definizione agevolata.
Il ravvedimento, se posto in essere ad esempio entro dieci giorni dalla scadenza, dovrebbe a questo punto avvenire con riduzione della sanzione del 100% a 1/9 e non a 1/10 del minimo.
La situazione sembra simile al registro sulle locazioni, ove il tributo può essere corrisposto all’atto della registrazione e annualmente (il mancato versamento dell’imposta annuale non dà luogo all’omessa registrazione ma al tardivo versamento).
Premesso ciò, non si hanno notizie su disconoscimenti del ravvedimento con riduzione a 1/10 ai sensi della lettera a).
A prescindere da come si intenda inquadrare la violazione, si tratta, per la tassa sulla vidimazione dei libri sociali, di tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbero esservi dubbi sull’applicabilità “intera” dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come riformato dalla L. 190/2014. Quindi, il ravvedimento operoso, in sostanza, può avvenire sino alla notifica dell’atto di recupero dell’imposta.
Fonte: Eutekne