mercoledì 25 marzo 2015

Modello EAS 2015: entro il 31 marzo 2015 la comunicazione delle modifiche rilevanti

Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il Modello Eas relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello, necessario per usufruire dei regimi agevolati, serve per far acquisire all’Amministrazione Finanziaria una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico. 
I soggetti interessati, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo, le eventuali modifiche ai dati rilevanti
Scade a fine mese il termine a disposizione degli enti associativi privati per segnalare alle Entrate, tramite modello Eas, cosa è cambiato nel 2014 rispetto ai dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente. La comunicazione di queste informazioni, adempimento introdotto dal Dl 185/2008 per favorire gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente agli enti in questione di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
Il modello Eas deve essere presentato, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
Nel caso sopraggiungano modifiche rispetto ai dati inviati, l’adempimento va ripetuto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, inserendo tutte le informazioni richieste dal modello, anche quelle che non sono cambiate.
Non è necessario riproporre la comunicazione nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
Inoltre, se vengono meno i requisiti per fruire delle agevolazioni (articolo 30 del Dl 185/2008), la circostanza va comunicata all’Agenzia delle entrate, ripresentando il modello Eas entro sessanta giorni. In tal caso, deve essere compilata l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, in cui va inserita la relativa data di decorrenza.
La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e può essere effettuata direttamente dall’ente interessato o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf). Questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere il modello e, successivamente, un esemplare del modello stesso con i dati inviati e una copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Per la trasmissione telematica dei dati va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, disponibile sul sito delle Entrate. 
Finte: Fisco Oggi