martedì 17 dicembre 2013

IMU 2013: ravvedimento per tardivo versamento oltre il 16/12/2013

L’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu, rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono:
- "ravvedimento brevissimo": 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 17 dicembre 2012 (scadenza originaria del saldo);
- “ravvedimento breve”: 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal trentunesimo giorno entro un anno dalla violazione La sanzione non si applica, però, in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997).