venerdì 13 dicembre 2013

Studi di settore: le agende del gioco non congrue, non coerenti o normali possono giustificare le anomalie del 2012 entro il 28/02/2014

Con un comunicato stampa del 04/12/2013 l’Agenzia delle Entrate ha reso che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2013”, destinato ai soggetti interessati che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Inoltre, tramite l’applicativo è possibile comunicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.
Il software consente ai contribuenti di segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, le motivazioni e le giustificazioni che hanno comportato situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto ai parametri stabiliti dagli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Con lo stesso programma, anche quest’anno, è inoltre possibile preparare e inviare telematicamente la comunicazione con la quale spiegare le cause che hanno determinato, sempre in riferimento al 2012, l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi.
Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da seguire è: “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013”.
I canali telematici di trasmissione utilizzabili, File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel, rimarranno aperti dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014.
La procedura permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze relativi a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, in materia di studi di settore, a seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 convertito, l’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo in caso di:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che, al superamento della soglia di 50.000 euro, si prescinde dallo scostamento del 15%).
Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza errori od omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.