giovedì 5 dicembre 2013

L’Inail definisce la corretta classificazione delle tariffe delle attività nelle sale da gioco e scommesse

Con la Circolare n. 60010.03/10/2013.0006005 la Direzione Centrale Rischi – Ufficio Tariffe dell’Inail chiarisce alle strutture territoriali dell’istituto circa la corretta individuazione delle tariffe applicabili ai lavoratori delle sale da gioco e scommesse.
In particolare la Direzione Centrale dopo aver descritto alle sedi territoriali quale sia l’attività delle sale da gioco e scommesse distingue due diverse tipologie di processi lavorativi alle quali assegna due voci distinte di tariffa:
- Voce di tariffa 0722: per le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
- Voce di tariffa 0543: per le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Riportiamo a seguito il testo della Circolare:
DIREZIONE CENTRALE RISCHI - UFFICIO TARIFFE
Alle STRUTTURE CENTRALI e TERRITORIALI
Oggetto: Classificazione tariffaria attività delle sale gioco e scommesse
Pervengono richieste di chiarimenti in ordine all’individuazione del riferimento classificativo per le lavorazioni svolte all’interno delle sale gioco e scommesse.
In particolare la fattispecie rappresentata riguarda l’attività del personale dipendente di sale da gioco/scommesse che, per gran parte dell’orario lavorativo svolge la sua attività all’interno di un locale separato, dietro un bancone protetto da un vetro antiscasso dove, a fronte del denaro ricevuto dai clienti, trasmette online le scommesse e, in via marginale, si occupa dell’affissione di riviste e pubblicità e del rifornimento di moduli e penne negli espositori all’interno della sala accessibile al pubblico.
Nelle sale da gioco/scommesse sono presenti inoltre slot machine e apparecchi per videopoker, indifferentemente confinati in corner o diffusi nei locali medesimi, gestiti in proprio o da società esterne.
Tanto premesso e al fine di inquadrare al meglio la problematica si precisa nel dettaglio quanto segue.
Sale da gioco e da scommessa
Ai sensi della normativa vigente, sono numerose le tipologie di esercizi presso i quali è consentita la raccolta dei giochi leciti e l’esercizio delle scommesse.
L’elemento che differenzia una sala da giochi/scommesse rispetto ad altri esercizi è lo svolgimento dell’attività medesima in via esclusiva o prevalente, ne consegue che non sono ricompresi in tale categoria quegli esercizi, come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e strutture assimilabili, in cui tale attività risulta secondaria rispetto all’attività principale.
L’elenco delle tipologie di esercizi che ne residua, elaborato a partire da una più ampia classificazione dell’azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS)1, è il seguente 2:
1. negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248;
2. negozi di gioco di cui all’art. 1-bis, del D.L. 25.09.2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 19.11.2008, n. 184 come modificato dall’art. 2, commi 40 e 50 della L. 22.12.2008, n. 203;
3. esercizi dediti al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
4. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
5. agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1.3.2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004.
I tipi di giochi e scommesse
L’effettiva disponibilità dei giochi/scommesse presso l’esercizio dipende dal tipo di concessioni/licenze di cui è in possesso il titolare dell’esercizio medesimo.
La legge italiana riserva l’attività di gioco e scommessa allo Stato che, decidendo di non gestirla direttamente, la concede tramite concessione ad apposito concessionario - soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla norma3 – previa gara ad evidenza pubblica.
Ovviamente non tutti i concessionari sono titolari di tutti i giochi e scommesse, ne consegue che, a seconda del rapporto che lega il singolo esercizio con uno specifico concessionario (generalmente con un rapporto in esclusiva), saranno giocabili presso quell’esercizio solo alcuni giochi e scommesse.
Si illustrano di seguito alcuni esempi particolarmente significativi di scommesse e giochi che possono essere praticati presso le sale da gioco/scommessa.
Le scommesse
L’acquisizione delle scommesse, presso il punto vendita, avviene mediante l’utilizzo di schedine cartacee che il giocatore compila marcando con una penna le proprie selezioni, oppure mediante la dettatura del pronostico direttamente all’addetto di sala che lo digita sul terminale di gioco.
All’accettazione della scommessa il terminale stampa la ricevuta di gioco, che viene consegnata allo scommettitore e che è l’unico titolo utilizzabile per la riscossione dell’eventuale vincita.
Scommesse a quota fissa
Le scommesse a quota fissa sono scommesse su avvenimenti sportivi e non sportivi le cui modalità di svolgimento dipendono dal tipo di sport o di evento su cui si scommette.
Giochi con apparecchi da gioco
Gli apparecchi di gioco installabili nelle sale da gioco/scommesse consistono in apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici che, sotto il profilo normativo si differenziano in tre tipologie:
• apparecchi ex art. 110 coma 6° del TULPS: cosiddette NewSlot;
• apparecchi ex art. 110 comma 6b del TULPS: cosiddette VideoLottery (VLP);
• apparecchi ex art. 110 comma 7 del TULPS.
La differenza tra gli apparecchi di cui al comma 6 - dei quali è vietato l’utilizzo ai minori di anni 18 - e quelli del comma 7 TULPS consiste nel fatto che, in caso di vincita, i primi riconoscono un premio in denaro, cosa che non avviene nell’ultimo caso.
In questi ultimi sono ricompresi gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, quali videogiochi, biliardo, calcio balilla, flipper, e anche gli di apparecchi che consentono di vincere oggetti di modico valore, come gru e pesche di abilità).
Le sale da gioco/scommesse, dal punto di vista organizzativo, sono articolate in un’area tecnica nella quale opera il personale che raccoglie le scommesse, che, grazie ad una vetrata antisfondamento, risulta fisicamente separata dall’area pubblica nella quale sostano i clienti, dotata di sedili per l’attesa, di apparecchi di gioco, e di totalizzatori e monitor che trasmettono gli eventi, sui quali è possibile giocare/scommettere, ed apprendere i relativi risultati.
Gli addetti alle sale operano ad un terminale collegato con un sistema informatico centrale per la gestione dei giochi/scommesse e si occupano, tra l’altro, dell’accettazione delle scommesse, della gestione del denaro, del rilascio di ricevute e del pagamento delle vincite, svolgendo in pratica attività assimilabile a quella di cassa, ma solo nell’ambito delle operazioni che comportano l’utilizzo del terminale, per l’accettazione dei giochi/scommesse, o l’adibizione allo sportello informatizzato.
E’ del tutto evidente che tale attività è riconducibile alla voce 0722 4, mentre la restante parte è ascrivibile alla voce 05435.
Al riguardo si evidenzia che la voce 0543, relativa alle sale da gioco, è applicabile alle sole attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di sorveglianza ( nei limiti di cui si dirà poi, di manutenzione degli impianti, e non è esteso alle attività svolte da personale che fa uso diretto di registratori di cassa o personale addetto a sportelli informatici, il cui riferimento classificativo, come precisato, è alla voce 0722.
Per quanto sopra rappresentato si ritiene che dovrà procedersi, per il personale di cui alla fattispecie prospettata, ad una classificazione a più voci in conformità alle indicazioni di seguito elencate:
• alla voce 0722 le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
• alla voce 0543 le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola
1 Decreto del Direttore Generale AAMS prot. n. 2011/30011/giochi/UD.
2 La classificazione delle agenzie ippiche e delle sale bingo è già stata approfondita dalla scrivente Direzione e resta esclusa dalla presente trattazione.
3 Licenza rilasciata dal Comune ex art. 86 del TULPS; licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 del TULPS.
4 Voce 0722 “Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori d i cassa e simili”.
5 Voce 0543 “Sale da gioco (videogiochi e simili, flipper, bowling, ecc.). Sale da biliardo. Casinò e altre attività riguardanti il gioco d’azzardo”.