martedì 5 novembre 2013

Agevolazioni per PMI : potenziamento del Fondo di Garanzia per PMI con il Decreto del Fare

Il cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996.
Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:
• alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012);
• alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009);
• ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
• ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione ex L. 4/2013).
Passando all’aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
• l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
• l’incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste;
• l’introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione.
Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa.