martedì 19 novembre 2013

Permesso di soggiorno: semplificata la conversione da stagionale a lavoro subordinato

Semplificata la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A tal fine, infatti, non è necessario accertare l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Risulta infatti sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria). A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero dell’Interno (nota n. 6100/2013) a seguito di alcuni quesiti pervenuti dalle amministrazioni.
I dubbi delle amministrazioni sorgono da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 268/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il citato c. 4, art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, devono sussistere – nei limiti delle quote di ingresso - solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello Stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/98 “in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine”.
Ciò detto, i Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno affermato che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti, tale conversione può essere consentita direttamente purché la DTL e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Fonte: Fiscal Focus