venerdì 15 novembre 2013

Inps artigiani e commercianti 2013: pagamento del secondo acconto entro il 2 dicembre 2013

Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività).
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Pertanto i soggetti che per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito d'impresa superiore a 15.357 euro devono versare - entro il 2 dicembre - il secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro. L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito 2012 compresa tra 45.530 euro (“tetto” pensionabile) e 75.883 euro (massimale contributivo per il 2013). I codici da indicare nel modello F24 sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
Al riguardo, ricordiamo che la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha previsto l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva delle gestioni Autonome dell’INPS previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l’1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento della soglia prefissata.
Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Pertanto, per redditi compresi nel range “45.530 euro – 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente