mercoledì 20 novembre 2013

Proroga dello spesometro: l’agenzia delle entrate conferma il 19 novembre 2013 l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014

A due giorni dalla seconda scadenza per l’invio dello speso metro 2012 viene finalmente chiarita la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nei comunicati stampa emessi il 7 e 8 novembre 2013. L’Agenzia delle Entrate infatti con la pubblicazione delle risposte (faq) di istruzione per la compilazione dello spesometro del 19/11/2013 conferma infatti sostanzialmente la proroga dell’invio dello spesometro al 31 gennaio 2013.
Con l’ultima serie di faq sullo spesometro pubblicate sul sito dell’Agenzia, viene pertanto precisata l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014.
Pubblichiamo pertanto la fonte nella parte oggetto di tale chiarimento.
Quesito n.10
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.