giovedì 31 ottobre 2013

Nuovo Codice Doganale: in vigore dal 30 ottobre 2013

Il “codice doganale aggiornato” del 2008, che ha sostituito il codice doganale comunitario del 1992, ha avuto vita brevissima e molte disposizioni non hanno mai trovato applicazione, in mancanza di un regolamento attuativo: è stato infatti già sostituito dal codice doganale riscritto con il regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
La sostituzione si è resa necessaria per tener conto dell’intervenuta evoluzione del diritto dell’Unione, primo fra tutti il nuovo Trattato di Lisbona che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 30 ottobre 2013, ma per l’attuazione completa ed effettiva sarà necessario attendere le disposizioni di dettaglio contenute nell’apposito Regolamento della Commissione europea. Inoltre, come previsto dall’art. 288, molte delle disposizioni (si potrebbe dire, le più rilevanti), si applicheranno soltanto dal 1° giugno 2016.
Nel nuovo Regolamento viene dato ampio risalto allo scambio di informazioni.
È infatti previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.
Degna di nota è inoltre la possibilità, prevista dal nuovo articolo 19, concessa ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta. È questa una notevole semplificazione, soprattutto per coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana, come gli spedizionieri doganali.
Si accende tuttavia la concorrenza tra i rappresentanti doganali: è infatti espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
Più precisamente, è richiesto ai rappresentanti doganali che non siano state poste in essere violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, la dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, solvibilità finanziaria, rispetto di standard pratici di competenza.
Le imprese, inoltre, potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi: è questa un’ulteriore importante previsione contenuta nell’art.179 del Regolamento.
Le autorità doganali possono infatti autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione:
a) vigilerà che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettuerà i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
c) se del caso, chiederà che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
d) espleterà le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
Ovviamente, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambino le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
Quanto appena detto, tuttavia, come già anticipato, non sarà immediatamente applicabile, in quanto l’art. 179 è tra quegli articoli per i quali il Regolamento ha previsto l’applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2013.
Fonte: Fiscal Focus