mercoledì 30 ottobre 2013

Spesometro 2013: obbligo anche per le associazioni in 398/91

Gli enti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/00) dovranno procedere entro il 21 novembre 2013, scadenza dell’invio, a registrare preventivamente tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro.
In alternativa, il modello potrebbe essere compilato manualmente, senza estrazione contabile dei dati. Stessa procedura va seguita da coloro che per il 2012, si trovavano nel regime degli “ex minimi”.
Il problema riguarda, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provv. n.94908 del 2.08.2013, infatti, per quanto concerne l’ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.
Le semplificazioni per gli enti associativi in 398/91 e le problematiche per lo spesometro – Le associazioni che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91, sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L'unico obbligo di registrazione riguarda i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso la registrazione va effettuata utilizzando il registro di cui al D.M. dell'11.02.97.
Se per le operazioni attive (certificate da corrispettivi) va fatto riferimento alla soglia dei 3.600 euro, per le fatture emesse vanno comunicati tutti i dati del 2012, a prescindere dal limite.
Si ricorda che l’emissione delle fatture attive, caso poco frequente per tali enti, è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicitarie e le cessioni di diritti radiotelevisivi. In questo caso, essendo poco numerosi i casi di emissione, non sarà complicato compilare manualmente il modello di comunicazione.
Le difficoltà maggiori si incontrano con le operazioni passive.
In passato, per l’anno 2011, anche per le operazioni passive veniva applicata la soglia di 3.000 euro più Iva. In tale ipotesi, gli enti associativi che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare preventivamente i documenti d'importo superiore a tale limite e comunicare i relativi dati.
Oggi, invece, l'eliminazione della soglia rischia di trasformarsi in un problema per l’ente.
Se un’associazione sportiva dilettantistica in 398/91, ad esempio, ha numerato e conservato qualche decina di documenti, avrà due soluzioni alternative:
- procedere comunque alla registrazione delle fatture passive, nonostante la mancanza dell'obbligo – per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene meno una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91 – procedendo, poi, all’estrazione dei dati;
- o procedere compilando manualmente le singole righe del modello, senza effettuare la registrazione dei documenti nel libro degli acquisti.
La soglia solo per commercianti e agenzie viaggio
Il provvedimento ha concesso una semplificazione transitoria ai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, prevedendo l'esonero dall'obbligo di comunicazione (per il 2012 e 2013) degli importi inferiori a 3.600 euro con emissione della fattura, per le difficoltà che i predetti soggetti avrebbero incontrato nell'estrazione dei dati relativi alle fatture emesse e registrate "cumulativamente" nel registro dei corrispettivi.
Ora dato che la stessa esigenza è sentita dai contribuenti esonerati dagli obblighi di registrazione contabile, dovrebbe essere considerata dall’amministrazione in egual modo.
È auspicabile che le Entrate trovino una soluzione quanto prima.
Autore: Fiscal Focus