lunedì 7 ottobre 2013

Iva al 22%: problematiche relative alle fatture estere

Dopo il comunicato dell’Agenzia delle Entrate di lunedì, è toccato all’Assonime ieri, con la circolare n. 30, commentare le novità connesse l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’IVA, elevata dal 21% al 22% con decorrenza 1° ottobre 2013.
Un primo chiarimento di interesse fornito dall’Assonime riguarda la determinazione del corrispettivo netto per le operazioni soggette ad IVA compiute dai commercianti al minuto e dagli esercenti attività assimilate.
A differenza di quanto era avvenuto con l’incremento dal 20 al 21% dell’aliquota, il legislatore non ha modificato il testo del DPR 633/72. Ne consegue che l’art. 27 del DPR 633 appena richiamato non è stato aggiornato. Il divisore previsto per le operazioni soggette ad aliquota ordinaria utilizzato per scorporare l’IVA compresa nel corrispettivo ricevuto è quindi rimasto pari a 121.
Secondo l’Associazione, però, pur in assenza di una espressa modifica normativa del quarto comma dell’art. 27, il divisore deve intendersi pari a 122.
Altro aspetto di un certo interesse evidenziato dall’Assonime è quello della decorrenza dell’aumento con riguardo all’autoconsumo. La circolare n. 30 ricorda che per le operazioni realizzate mediante destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, rileva il prelievo dei beni.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.
Sempre le regole generali sul momento di effettuazione delle operazioni regolano l’aliquota in caso di acconti fatturati o pagati anteriormente al 1° ottobre per i quali l’aliquota è quella del 21%, mentre per il saldo successivo si rende applicabile la nuova aliquota del 22%.
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria si riflette ovviamente anche sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché sulle importazioni effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Anche in questi casi, per l’applicazione dell’aliquota corretta, è necessario fare riferimento ai criteri che definiscono il momento di effettuazione delle suddette operazioni.
Nello specifico, per le importazioni di beni l’aliquota IVA del 22% si applica con riferimento alle operazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata successivamente al 1° ottobre 2013. Infatti, come prescrive l’art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), l’obbligazione doganale all’importazione sorge “al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana”.
Il momento impositivo è quello di partenza del bene dallo Stato di origine
Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica, invece, l’aliquota IVA vigente al momento di inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di partenza. Il principio in base al quale il momento impositivo coincide con quello di partenza del bene dallo Stato di origine, tanto per le cessioni quanto per gli acquisti, è fissato dal nuovo testo art. 39 del DL 331/93, modificato sul punto dalla Legge di stabilità 2013.
Pertanto, l’aliquota del 22% dovrà essere applicata su tutti gli acquisti il cui trasporto o spedizione è iniziato, nello Stato di origine del bene, dal il 1° ottobre 2013.
Tuttavia, qualora venga emessa fattura prima dell’inizio del trasporto dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, ancorché limitatamente all’importo fatturato. Al riguardo, il modificato art. 39, comma 2 del DL 331/93 ha escluso la rilevanza, ai fini della fatturazione, degli acconti versati sugli acquisti di beni intracomunitari. Nel caso di acconti versati in assenza di emissione della fattura, l’operazione è dunque effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine, secondo il criterio generale.
Ulteriore elemento di novità rispetto al pregresso incremento dell’aliquota IVA ordinaria (avvenuto il 17 settembre 2011) si ha con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generici”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto IVA non residente a un soggetto IVA italiano.
Per tali servizi, rilevanti ai fini IVA nel paese del committente (quindi in Italia), si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DPR 633/72. Al riguardo, per individuare il momento di ultimazione della prestazione, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’utilizzo del momento di ricevimento della fattura (circ. n. 16/2013). Nel caso di pagamenti anticipati, tuttavia, le suddette prestazioni di servizi “generici” si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo (ancorché parziale).
Ancora, le medesime prestazioni di servizi “generici”, se effettuate in modo continuativo per più di un anno (e in assenza di acconti o pagamenti parziali), si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione stessa. In questo caso l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 22%, in vigore (presumibilmente) al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne