venerdì 18 ottobre 2013

Agenti e rappresentanti di commercio: regolarizzazione entro il 30 ottobre 2013 del mancato aggiornamento CCIAA per evitare l’inibizione dell’attività

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la comunicazione al Registro Imprese dell'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri. Inoltre è scaduto il termine concesso alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d'affari in mediazione, per aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA. Dal 1° ottobre 2013 dunque, non è permesso alle persone fisiche che sono iscritte negli ex ruoli degli agenti e mediatori (ma non sono autonomamente iscritte nel registro delle imprese) di iscriversi nell'apposita sezione REA.
Il Ministero dello sviluppo economico in considerazione del fatto che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento, ha emanato una circolare (3662 del 10 ottobre 2013) con la quale detta alle Camere di Commercio le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, chiarendo i vari casi senza evitare il disorientamento degli utenti.
Il tenore letterale della normativa, porta a due distinte modalità operative per le Camere di Commercio a seconda che si tratti di imprese individuali o societarie o persone fisiche. Il primo caso riguarda le imprese che erano iscritte ad uno dei quattro ruoli e risultavano in attività alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno proceduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese alla scadenza del termine del 30 settembre 2013. Il mancato aggiornamento determina l’avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività tramite un apposito procedimento del conservatore del registro delle imprese. Alle suddette imprese verrà assegnato un congruo termine per conformarsi (30 giorni), e scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà comminando all’impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell’attività, se tale divieto venisse successivamente disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività.
In caso di conformazione invece, all’impresa verrà accettata la richiesta tardiva e regolarizzata la propria posizione al registro. Tuttavia a differenza di chi ha adempiuto nei termini di legge, quest’ultima sarà soggetta al pagamento della sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l’iscrizione al REA.
La Camera di Commercio si limiterà a richiedere il diritto di segreteria di 18 euro (o 30 euro se società). L’oblazione dovuta per ciascun rappresentante legale sarà di 10.00 euro se la domanda è presentata entro la fine ottobre, o 51,30 euro se presentata in data successiva.
In assenza di domanda tardiva/spontanea la Camera deve avviare il procedimento di inibizione applicando il comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/90 che regola il procedimento della Scia. Verrà assegnato un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione e se questa viene effettuata l'intermediario verserà il diritto e la sanzione sopra riportata. Se la regolarizzazione non avviene, il conservatore del registro imprese decreterà il divieto di prosecuzione dell'attività che verrà riportato nel registro.
L’altra modalità operativa, riguarda le persone fisiche iscritte nel ruolo agenti o mediatori che risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre scorso. Questo comportamento a differenza di quello precedente, rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato, e determina di conseguenza solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione REA.
Per tali soggetti non vi è l’applicazione di nessuna sanzione, ne la possibilità di rimedio tramite assegnazione di un termine per aggiornare la propria posizione nel REA. Essi a decorrere dal 30 settembre sono decaduti. Tuttavia nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012, se si tratta di ex mediatori, o nei cinque successivi se si tratta di ex agenti e rappresentanti, possono, qualora intendano avviare una attività, far valere la vecchia iscrizione nel ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.
Fonte: Fiscal Focus