giovedì 10 ottobre 2013

Comunicazioni “black list” 2013: per le comunicazioni in scadenza il 30 novemre 2013 va utilizzata la modulistica dello spesometro

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a presentare l’apposita comunicazione non più con il modello a suo tempo approvato nel 2010, bensì con la modulistica dello spesometro, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. È una delle “semplificazioni” previste in via amministrativa, che nel caso concreto ha visto l’accorpamento, nel modulo dello spesometro, anche delle comunicazioni relative agli acquisti da San Marino e agli acquisti in contanti per importi superiori ai 1.000 euro da parte di cittadini extracomunitari, nonché (ma per quest’ultimo caso si tratta di un’opzione fornita alle imprese, che possono continuare ad utilizzare il vecchio modello) delle comunicazioni relative alle prestazioni di leasing e noleggio.
Va subito evidenziato che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nello spesometro avverrà, quindi, il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili.
Ciò posto, occorrerebbe conoscere se, al di là della variazione della modulistica, ci sono modifiche nelle operazioni da segnalare o nei termini per l’invio telematico, al fine di iniziare a predisporre un adeguato monitoraggio e una opportuna selezione delle informazioni che verranno successivamente segnalate all’Agenzia.
La seconda questione è più semplice, in quanto lo stesso provvedimento del 2 agosto 2013 abroga i precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 (che avevano approvato il modello oggi in uso e le relative specifiche tecniche per l’invio), ma fa salvi i periodi di riferimento mensile o trimestrale per il monitoraggio, legati al volume delle operazioni, e soprattutto i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010: ciò significa che, allo stato attuale della norma, a regime un contribuente mensile dovrebbe presentare ogni anno dodici “mini spesometri” per le sole operazioni con controparti black list, entro il mese successivo a quello di riferimento delle operazioni attive e passive, ed entro il 10 aprile dell’anno successivo il “maxi spesometro” con il riepilogo delle altre operazioni. Il tutto senza contare che, se l’impresa stessa opera con San Marino, ogni mese devono essere inviati altri “mini spesometri San Marino”, che non si capisce come si rapportino con i “mini spesometri black list”, visto che notoriamente la Repubblica del Titano è un paradiso fiscale e che il rischio di duplicazione dei dati è, quindi, reale.
Per quanto riguarda la questione delle operazioni da monitorare, si attende di conoscere la posizione dell’Agenzia sulla materia. In linea di principio l’art. 4 del provvedimento del 2 agosto 2013 prevede che non vengano incluse nello spesometro le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, esclusione che secondo alcuni dovrebbe estendersi anche alle comunicazioni “black list” integrate nel nuovo modello: se così fosse, il monitoraggio verrebbe notevolmente semplificato, venendo di fatto circoscritto ai corrispettivi per le prestazioni di servizi con controparti extracomunitarie. Va però doverosamente dato atto che esiste, sul punto, un contrasto di norme, in quanto rimane in vita il DM 30 marzo 2010, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni attive e passive con i paradisi fiscali, nozione assai ampia nella quale la prassi dell’Agenzia ha fatto rientrare anche esportazioni, importazioni e operazioni intraCEE, con un’opera di interpretazione certamente fonte di molte complicazioni per gli operatori, benché formalmente corretta dal punto di vista dell’analisi normativa.
Tutti questi punti rimangono, quindi, aperti. Sarebbe stato certamente una vera semplificazione prevedere l’invio annuale delle comunicazioni “black list”, negli stessi termini dello spesometro e senza importazioni, esportazioni e operazioni intraCEE (segnalando, chiaramente, il fatto che la controparte è residente in uno Stato meritevole di “attenzione”), ma quantomeno per i termini sarebbe stato necessario intervenire con una modifica ad un decreto ministeriale.
Nell’attualità, pare opportuno continuare a selezionare le operazioni che verranno comunicate entro il 30 novembre 2013 con i vecchi criteri, nell’attesa che l’Agenzia faccia conoscere la sua posizione in materia.
Fonte: Eutekne – Autore: Gianluca ODETTO