giovedì 10 ottobre 2013

Sistri 2013: circolare esplicativa del ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2013

Con l’avvio del Sistri il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti con una nota esplicativa del 1 ottobre 2013 pubblicata sul sito istituzionale (http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa).
La nota contiene una serie di importanti precisazioni, come ad esempio l'esclusione dall’obbligo del Sistri dei rifiuti urbani delle Regioni diverse dalla Campania dal campo di incidenza del Sistri con riferimento, alla raccolta e al trasporto, la conferma dell'esclusione dal Sistri per i professionisti singoli ai sensi dell'articolo 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e quella per i raccoglitori/trasportatori di rifiuti pericolosi da sé stessi prodotti.
Disciplina per i non iscritti
Sul fronte del coordinamento dell'azione tra soggetti iscritti e non iscritti a Sistri, la nota ricorda che l'articolo 14 del D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri) disciplina le procedure per i non iscritti al sistema di tracciabilità. Nella prima fase i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al Sistri prima del 3 marzo 2014 dovranno conformarsi a tali procedure. Il produttore iniziale fino al 3 marzo deve comunicare i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che li usa per compilare anche la sezione del produttore della scheda movimentazione. Una copia della scheda firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente dell'automezzo, un'altra copia resta al produttore che la conserva per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento deve stampare e trasmettere al produttore la copia della scheda movimentazione completa. In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la scheda (area trasportatore e area produttore) è compilata dal gestore.
Se i rifiuti sono conferiti dal trasportatore che li ha prodotti, il destinatario riporta il codice del formulario nel campo "annotazioni" della propria registrazione cronologica.
Registro e formulario
I produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi dovranno continuare a tenere il registro e il formulario. Il D.L. 101/2013 ha ridisegnato la platea dei destinatari del Sistri, quindi gli articoli 190 (registro) e 193 (formulario) del D.Lgs. 152/2006 nella versione che entrerà in vigore il 2 novembre prossimo non sono più tarati rispetto alla nuova realtà delle cose e dovrebbero essere rivisti in sede di conversione del D.L.
Il doppio binario
Le imprese che sono partite il 1° ottobre dovranno continuare a compilare e tenere registri e formulari fino a fine mese, e in ogni caso, dopo tale data, trasportatori e impianti dovranno continuare a gestire il formulario del produttore non iscritto al Sistri. Secondo l'interpretazione del Ministero, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione al Sistri le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani che operano in regioni diverse dalla Campania.
Attività di trasporto transfrontaliero
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, nella nota viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 21 2”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale, e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni
Con riferimento alle sanzioni, il Ministero ritiene che le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.
Ampliamento del periodo iniziale di operatività
La nota segnala anche, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante questo periodo non si applicano le relative sanzioni. Tuttavia, l’articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Autore: Fiscal Focus