lunedì 5 novembre 2012

Comunicazione minusvalenze di importo superiore a € 50.000 per il 2011: invio entro il 15 novembre 2012

Si approssima la scadenza per la presentazione alle Direzioni Regionali delle Entrate della comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro prevista dell’art. 5-quinquies, comma 3, del DL 203/2005. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, infatti, la comunicazione delle minusvalenze realizzate nel 2011 deve essere presentata entro il 15 novembre 2012, quarantacinquesimo giorno successivo al 1° ottobre, data di scadenza per la presentazione del modello UNICO 2012.
L’obbligo di comunicazione riguarda sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte tra l’attivo circolante (altre differenze negative); in entrambi i casi, rilevano le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati. Le componenti negative da comunicare non sono solo quelle derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma anche quelle che derivano da operazioni quali la permuta o il conferimento, l’assegnazione ai soci e gli altri atti di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché il fallimento o la liquidazione della società partecipata.
I dati essenziali della comunicazione si rinvengono dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007. Va sul punto ricordato come, benché tra questi vi siano i dati identificativi della controparte, il documento si considera valido a tutti gli effetti se questi non vengono indicati in quanto la controparte non è materialmente conoscibile (come avviene, del resto, per le cessioni effettuate sul mercato borsistico); in questo senso si è espressa, tra l’altro, la circolare Assonime n. 34 del 5 giugno 2007.
La comunicazione è redatta in carta libera, non essendo mai stata approvata una modulistica specifica, ed è presentata mediante consegna diretta, ovvero spedizione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La comunicazione delle minusvalenze può beneficiare del più favorevole sistema sanzionatorio introdotto con il DL 16/2012; non sussiste, infatti, più la c.d. “sanzione impropria” che era originariamente prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, rappresentata dall’indeducibilità delle minusvalenze o delle differenze negative; nell’attuale contesto normativo, ad eventuali inadempimenti fa seguito la sanzione amministrativa prevista dal nuovo art. 11, comma 4-bis, del DLgs. 471/97, pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Eventuali irregolarità possono essere sanate con il ravvedimento (soluzione a suo tempo negata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta resa il 14 novembre 2007 all’interrogazione parlamentare n. 5-01757), sempre che non siano nel frattempo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione; si tratta, come rilevato dalla circolare Assonime n. 14 del 28 maggio 2012, di un’opzione applicabile anche alle violazioni pregresse, che consente di regolarizzare anche le eventuali omissioni commesse nel 2011 relativamente al periodo d’imposta 2010, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo (a causa della mancata impugnazione, ovvero di sentenza passata in giudicato).
Per beneficiare del ravvedimento occorre, in linea generale:
- presentare la comunicazione a suo tempo omessa, o presentata con errori od omissioni;
- versare la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (62,50 euro).
Quanto ai termini per il ravvedimento, l’art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97 prevede che esso si perfezioni “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”. Se si ritiene che la regolarizzazione debba avvenire entro l’anno (soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2011 per la comunicazione delle operazioni effettuate con le controparti localizzate nei paradisi fiscali di cui all’art. 1 del DL 40/2010), il termine per il ravvedimento delle omissioni o delle irregolarità relative alla comunicazione delle minusvalenze superiori a 50.000 euro realizzate nel 2010 dovrebbe avvenire entro il 14 novembre 2012 (un anno dalla scadenza “fissa” del 14 novembre 2011 prevista per tutte le comunicazioni del 2010).
Appare invece evidente che, se si dovesse individuare il termine per il ravvedimento con quello previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, tutte le violazioni relative al 2010 non sarebbero al momento più regolarizzabili, in quanto relativo termine sarebbe scaduto il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione di UNICO 2012).
Fonte: Eutekne - Autore: Gianluca Odetto