venerdì 9 novembre 2012

Modello EAS 2012: «tardivo» entro il 31 dicembre 2012

È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre.
Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Al fine di accedere al “ravvedimento” dell’omessa comunicazione è necessario che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2012, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello “EAS”.
Pertanto, i contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio del modello “EAS” nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 settembre 2012 n. 38, ha chiarito che, con la locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2 comma 7 del DPR 322/98 (si veda “Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre” del 29 settembre).
La citata circolare precisa altresì che, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, il termine è fissato al 31 dicembre 2012.
Pertanto, con riferimento al modello “EAS”, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello “EAS” entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione (1° ottobre 2012).
A regime, invece, al fine di beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno comunque usufruire dei benefici fiscali inviando il modello “EAS” entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione. In altri termini, gli enti che si costituiscono nel 2013 potranno inviare il modello “EAS”:
- entro 60 giorni dalla costituzione;
- ovvero, qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, entro il 30 settembre 2013, con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione in bonis).
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione “tardiva” del modello EAS, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
La sanzione deve essere versata tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 indicando il codice tributo “8114” (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2012 n. 46), ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 38/2012 (paragrafo 1.2), ha altresì precisato che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.