mercoledì 14 novembre 2012

Acconti imposte 2012: scelta tra storico e previsionale

Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2012 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 30 novembre 2012 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare).
In vista dell’adempimento, si ricorda la riduzione, dal 99% al 96%, della percentuale di computo dell’acconto IRPEF, applicabile anche ai fini del versamento dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni (che si riduce quindi al 92%) e all’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” (che si riduce quindi al 96%).
Verificata poi la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2012 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2012 SC), occorre stabilire se utilizzare:
- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite), risultante dallo stesso modello UNICO 2012;
- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n. 18, § 3.4), nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).
Ad esempio, nell’ipotesi di adozione del criterio previsionale, l’acconto 2012 dovrà essere almeno pari al:
- 96% dell’IRPEF relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche (peraltro, ferma restando l’adeguatezza complessiva dell’acconto, tenuto conto che la riduzione della relativa percentuale produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, il corretto pagamento dell’eventuale prima rata va vagliato alla luce dell’ordinaria misura del 99%);
- 100% dell’IRES relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
- 99% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche e le società di persone;
- 100% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).
Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2011, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2012, imposti da specifiche disposizioni di legge.
Come già evidenziato su queste colonne in occasione del versamento della prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- il nuovo regime impositivo per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
- la fruizione, nel 2011, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- l’aumento dell’aliquota IRES al 38% per le società non operative e l’estensione della relativa disciplina alle società in perdita sistematica;
- l’aumento della quota minima imponibile degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente e la tassazione del 10% degli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria per la generalità delle cooperative;
- l’inasprimento del regime di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti.
Fonte: Eutekne