lunedì 19 novembre 2012

IMU 2012 : ravvedimento dell’acconto di giugno 2012

Nel caso di omesso o inesatto versamento dell’IMU, a condizione che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica, è possibile ravvedersi entro determinati limiti temporali.
Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/1997 stabilisce che la sanzione è ridotta a:
- un decimo del minimo (ovvero un decimo del 30%, che risulta pari al 3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve). Dalla combinazione di questa disposizione e di quella recata dall’art. 13 comma 1 del DLgs. n. 471/1997 (recante il “ravvedimento sprint”), consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione che dovrà essere versata sarà pari a un decimo di un quindicesimo del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- un ottavo del minimo (ovvero un ottavo del 30%, che risulta pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo).
Con riferimento alla prima rata di giugno che doveva essere versata entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 era sabato), è possibile ravvedersi come di seguito indicato:
- nei primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012, ovvero dal 19 giugno 2012 al 2 luglio 2012 (“ravvedimento sprint”), versando le sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%;
- nel periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo (ravvedimento breve), versando la sanzione ridotta del 3%;
- nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 18 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando la sanzione ridotta del 3,75%.
Quindi, in relazione al versamento della prima rata dell’IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha tempo fino al prossimo 18 giugno per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Con riferimento alla seconda rata di settembre per l’abitazione principale e le relative pertinenze che doveva essere versata entro il 17 settembre 2012 (il 16 era domenica), da parte di coloro che hanno scelto per il pagamento in tre rate, è possibile ravvedersi:
- dal 18 settembre 2012 al 1° ottobre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 2 ottobre 2012 al 17 ottobre 2012 con il ravvedimento breve;
- dal 18 ottobre 2012 al 17 settembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Con riferimento al saldo che dovrà essere versato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica), sarà possibile ravvedersi:
- dal 18 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 1° gennaio 2013 al 16 gennaio 2013 con il ravvedimento breve;
- dal 17 gennaio 2013 al 17 dicembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Si ricorda che il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 17 settembre 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 29 novembre 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
Con la risoluzione del 12 aprile 2012 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”. In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio (i codici tributo dell’IMU sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 53).
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne