mercoledì 7 novembre 2012

Pagamento professionisti: dal 1 gennaio 2014 pagamenti con bancomat e carte di credito

A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le carte di debito. A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Il comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale, che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
La decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
Un primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo, sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo, è da fare anche con riguardo alle carte di credito; a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa (“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo, però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o, probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti, le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di debito appare alquanto irragionevole.
Allo stesso modo, appare irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero attività giudiziaria)
La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione all’obbligo di dotarsi di PEC).
Non è chiaro, quindi, che cosa possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico. In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine, che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.
Ma quali sono le conseguenze di questa disposizione per i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati dalla norma?
Per le banche. E’ facile prevedere l’aumento delle commissioni per le banche, dal momento che per ogni pagamento effettuato con carta di credito e con bancomat scatta l’obolo telematico e quindi più introiti nelle casse delle banche.
Per i professionisti. Scatta l’obbligo di dotarsi di strumenti POS (point of sales, i dispositivi elettronici che permettono di accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito) che comporta costi aggiuntivi (canoni di manutenzione, commissioni, etc) e riduzioni dei margini di profitto in un periodo di profonda difficoltà di tutte le professioni.
Per i clienti: l’esigenza di abbattere l’evasione fiscale, per quanto comprensibile, limita la libertà dei consumatori che vedono minata la loro privacy dal momento che la tracciabilità delle operazioni effettuate rende possibile spiare ogni acquisto, seguire i movimenti sul territorio, capire i gusti delle persone e, per le aziende che si occupano di marketing e pubblicità, studiare le preferenze dei consumatori.
In conclusione, professionisti e consulenti dovranno dotarsi di macchinetta POS collegata al servizio bancomat della banca per accettare i pagamenti delle prestazioni professionali eseguite per i clienti dello studio.
Fonte: Eutekne