martedì 20 novembre 2012

IMU a saldo 2012: la guida al pagamento del 17/12/2012

Con l’approssimarsi del termine di versamento dell’IMU dovuta a saldo e conguaglio dell’intero 2012 – lunedì 17 dicembre 2012, in quanto il giorno 16 cade di domenica – è opportuno fare mente locale sulle verifiche da compiere, anche nell’ottica di porre rimedio a eventuali errori che potrebbero essere stati commessi in occasione degli acconti di giugno (e di settembre, limitatamente all’abitazione principale).
Di seguito, proponiamo pertanto un decalogo dei principali passaggi da effettuare, raccomandando di tenere sempre presenti la normativa – in particolare, l’art. 13 del DL n. 201/2011 – e la circolare ministeriale n. 3/DF/2012, ricca di chiarimenti e di esemplificazioni rilevanti soprattutto per le situazioni che rivestono maggiore interesse per le persone fisiche in quanto connesse all’abitazione principale, alle pertinenze, alla detrazione, alla maggiorazione per i figli e alla ricca varietà di situazioni che in concreto si possono presentare e creare, al contempo, opportunità di risparmio e complicazioni nel calcolo:
- verificare con attenzione delibere e regolamenti comunali per individuare disposizioni di interesse personale o dei propri assistiti in deroga alla disciplina generale (ad es. aliquote, detrazioni, fattispecie, condizioni, adempimenti propedeutici), sincerandosi che gli atti reperiti siano completi e definitivi, visto che, fino al 31 ottobre 2012, i Comuni potevano deliberare anche modificando o integrando propri precedenti atti;
- verificare che i dati su cui si calcola l’IMU siano corretti e non variati rispetto agli acconti (ad es.: nascita di figli o compimento del 26° anno ai fini della maggiorazione per l’abitazione principale, da ragguagliare ai mesi; variazioni catastali, acquisti o cessioni o altro ancora);
- per i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, monitorare la concessione di eventuali proroghe rispetto all’attuale scadenza del 30 novembre 2012, entro la quale occorre perfezionare l’accatastamento al Catasto Edilizio Urbano, avvalendosi di professionista abilitato e procedura DOCFA, adempimento dal quale deriva l’attribuzione della rendita da utilizzare per calcolare l’IMU dovuta per l’intero 2012, da versare in unica soluzione entro il 17 dicembre prossimo;
- ricordare che, ai fini IMU, sono tassabili varie situazioni che non lo erano per l’ICI: ad esempio, abitazioni principali e loro pertinenze, situazioni assimilate, terreni incolti e altro ancora;
- ricordarsi le limitazioni previste per le agevolazioni all’abitazione principale e alle sue pertinenze sotto l’aspetto numerico e catastale;
- verificare la sussistenza di cause di esclusione da IMU che, in qualche caso, ancora sussistono: ad es., fabbricati rurali strumentali in Comuni montani, terreni agricoli, anche se non coltivati, siti nei Comuni collinari o montani, immobili di enti non commerciali destinati in via esclusiva ad attività non commerciali;
- ricordare che, in linea generale, l’IMU richiede un doppio conteggio e un doppio versamento per ogni unità (particella o subalterno), in quanto allo Stato è riservato lo 0,38% mentre l’eventuale differenza spetta al Comune;
- ricordare anche che la predetta regola presenta svariate eccezioni (ad es., abitazioni principali e loro pertinenze, fabbricati rurali strumentali, ex alloggio coniugale assegnato a uno dei coniugi nei casi di separazione e assimilati, alloggi delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci a titolo di abitazione principale, alloggi assegnati da IACP e simili), spesso subordinate a specifiche delibere comunali (ad es., abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in via permanente in istituti di ricovero o sanitari se non locate, abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, sempre se non locate);
- non dimenticare che dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello F24, il bollettino postale (è attesa a giorni l’emanazione del decreto ministeriale istitutivo), che dovrebbe risultare di più comoda compilazione anche perché non richiede l’utilizzo dei codici tributo;
- rammentare che, per ciascun rigo del modello F24, occorre arrotondare gli importi da versare all’unità di euro inferiore (fino a 49 centesimi) o superiore (oltre 49 centesimi) e che i Comuni possono modificare l’importo di legge di 12 euro sotto il quale non devono essere effettuati versamenti e rimborsi.
Fonte: Eutekne