venerdì 16 novembre 2012

Associazioni 2012: con la circolare del 12.09.2012 n. 3656 del Ministero Sviluppo Economico le associazioni possono somministrare alimenti e bevande ai soci senza i requisiti professionali

Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 12.09.2012 n. 3656, esplicativa del D.lgs 6 agosto 2012 n. 147 (con il quale è stata modificata la normativa che ha introdotto anche in Italia la direttiva servizi), ha introdotto alcune novità in materia di prodotti alimentari.
Le principali novità riguardano il principio che l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali è richiesta solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e pertanto:
- la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico quali la mensa scolastica o la sede di un circolo per le quali il possesso dei requisiti professionali fino ad oggi richiesti, non è più necessario;
- il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è anch’essa consentita senza il requisito professionale;
- l'apertura di un bar o di ristorante diviene possibile per coloro che, in seguito ad una condanna per i reati che inibiscono l’esercizio di tali attività, abbiano ottenuto la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni da quando la pena è stata scontata.
- l’eliminazione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
- l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Più nel dettaglio la modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
Con riferimento a tali attività, si evidenzia che la circolare ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71. L’articolo, infatti, dispone l’obbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano esercitare l’attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
Infine, come già anticipato nel precedente numero di Infogaming diviene ammissibile l’utilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.