venerdì 23 novembre 2012

Contratti agroalimentari: gli animali vivi devono essere pagati entro 60 giorni ed esclusione dei servizi dalla normativa

Tutti gli animali vivi, indipendentemente dal loro stato o dalla loro finalizzazione, sono considerati “non deteriorabili” e quindi da pagare al massimo entro 60 giorni. Per le piante (orticole e frutticole), invece, la deteriorabilità dipende dalla tipologia e, in molti casi, dalla dichiarazione del produttore. Sono altre due risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) sulle nuove regole dei contratti agroalimentari di cui all’art. 62 del DL n. 1/2012 (convertito dalla L. n. 27/2012).
La nuova disciplina, in vigore dal 24 ottobre 2012, continua a destare forti perplessità per gli operatori, al punto che il Ministro si è detto disponibile a incontrare tutte le associazioni di categoria per mettere “a punto” l’operatività della norma di legge e del relativo decreto interministeriale 19 ottobre 2012. Nell’attesa di eventuali aggiustamenti, doverosi secondo l’Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE) per evitare il forte rischio di favorire gli acquisti dall’estero, occorre ora evidenziare gli aspetti salienti contenuti nel decreto di attuazione, che reca altresì i principi di buone prassi e, per ogni pratica, gli esempi di slealtà e di correttezza.
In primo luogo, va detto che le modalità applicative riguardano sia i contratti che hanno ad oggetto la cessione (sul territorio italiano) di prodotti agricoli e alimentari, eccezion fatta per quelle concluse con i consumatori finali, sia per le relazioni commerciali (in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari) tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
Non costituiscono cessioni e quindi esulano dalle nuove regole:
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle cooperative agricole di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori (imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione) di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti ittici fatti tra imprenditori ittici (persone fisiche, società, cooperative).
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non devono essere stipulate in forma scritta, intendendosi per tale qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale che ha per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Si ricorda che gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nel contratto quadro o accordo interprofessionale, sia nei seguenti documenti (purché riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi):
- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, oppure la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente ha commissionato la consegna dei prodotti.
Gli elementi essenziali possono altresì essere contenuti negli scambi di comunicazione e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. Sul fronte delle pratiche commerciali sleali, è tale anche la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, in seguito alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura; esula la consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Nell’economia del discorso, è utile rimarcare che, ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di pagamento tardivo, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata soltanto nel caso di consegna a mano, di spedizione tramite lettera raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema Electronic Data Interchange (EDI) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura, si assume come data, salvo prova contraria, quella di consegna dei prodotti. Infine, le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012, mentre per i contratti già stipulati a tale data gli stessi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012. Devono invece essere adeguati entro la prossima campagna agricola i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012.
Le nuove regole dei contratti agroalimentari, in vigore dal 24 ottobre 2012, si applicano solo alle cessioni dei prodotti, con esclusione quindi dei servizi. È una delle risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche agricole sull’interpretazione della nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall’art. 62 del DL n. 1/2012 (conv. L. 27/2012).
La domanda ha riguardato il servizio di ristorazione scolastica concesso in appalto a imprese che curano acquisto delle derrate alimentari, preparazione dei cibi e somministrazione dei pasti. In estrema sintesi, il Ministero ha ritenuto che la nuova disciplina non si applica ai servizi, ma occorre prestare attenzione all’oggetto dei contratti, se prevedono la cessione dei “prodotti alimentari” o l’acquisizione di uno specifico “servizio”.
Fonte:Eutekne