mercoledì 22 dicembre 2010

Sicurezza: Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato entro il 31/12/2010 la predisposizione del documento

Il 31 dicembre scade il termine per la compilazione del documento di “valutazione dello stress lavoro – correlato” per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore (dipendente, collaboratore familiare, co.co.pro, stagista, socio, associato in partecipazione, ecc).
La mancata compilazione del documento comporterà l’applicazione di sanzioni da 2500 a 6400 euro o la reclusione da 3 a 6 mesi.
L'adempimento "Valutazione del Rischio Stress Lavoro - Correlato" è disciplinato dagli articoli 28 e 29, sezione II, del Testo Unico sulla Sicurezza. L’elaborazione dei sopracitati articoli è stata fortemente influenzata dai contenuti dell'Accordo quadro Europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia tramite l' "Accordo Interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro - correlato tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES" concluso l’8 giugno 2008.
Le principali fonti normative alla base dell’adempimento "Valutazione del Rischio Stress Lavoro - Correlato" sono:
- Accordo Quadro Europeo del 8 ottobre 2004, recepito in Italia dall' “Accordo Interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro - correlato tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES" concluso l’8 giugno 2008.
- Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, d.lgs. 81/2008
- D.Lgs. 106/09, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 78/2010, art. 8, Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 della Commissione Consultiva per la Valutazione dello Stress Lavoro Correlato.
In particolare, l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08 dispone che “ La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, […].
Attenzione: gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.) non rientrano tra i destinatari della tutela della sicurezza sul lavoro, come indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008. Pertanto, in relazione a tali lavoratori decade l'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Sempre l’articolo 28, comma 1- bis del D.Lgs. 81/08 precisa che “ La valutazione dello stress lavoro – correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m – quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.
Il D.Lgs. 78/2010, art. 8, ha rinviato al 31 dicembre 2010 la scadenza per l’espletamento dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato: “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche […] e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 […]”.
Infine, la Circolare Ministeriale del 18 novembre 2010 contiene le indicazioni della Commissione Consultiva sulla metodologia da utilizzare per una corretta valutazione dello stress lavoro correlato.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie:
1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (e incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.