lunedì 13 dicembre 2010

IVA: detraibilità per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro

In ordine al trattamento ai fini IVA degli oneri sostenuti in relazione ai beni concessi in omaggio, tanto il regime applicabile “a monte” (detrazione), quanto quello applicabile “a valle” (cessione gratuita), dipendono, in buona sostanza, dal fatto che il bene ceduto sia riconducibile o meno all’attività propria dell’impresa.
In via generale, l’art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” (di cui al comma 1 del citato art. 2), come tali imponibili IVA, le cessioni gratuite di beni.
L’art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72 deve essere coordinato con la previsione di indetraibilità oggettiva stabilita dall’art. 19-bis1 comma 1 lett. h), riferita alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi. Di conseguenza, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal DM 19 novembre 2008 si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che:
- gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell’IVA, anche nell’ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d’impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità);
- per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l’IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l’attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.
Secondo la prassi amministrativa, “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza” (cfr. C.M. 16 luglio 98 n. 188). Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72.
Sotto il profilo della “cessione”, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72, la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni (inferiore, pari o superiore a 25,82 euro). A seguito delle modifiche introdotte dalla legge Comunitaria 2008, l’art. 13 comma 2 lett. c) del DPR 633/72 stabilisce che la base imponibile, per le cessioni in esame, è costituita dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”; pertanto, la base imponibile non coincide più con il valore normale.
In base alla C.M. 188/98, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
L’art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72, nel testo modificato dall’art. 31 comma 1 lett. a) n. 2) della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa “alle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito”, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
Pertanto, posto che la nozione di spese di rappresentanza prevista dal DM 19 novembre 2008 attuativo dell’art. 108 co. 2 del TUIR ha efficacia anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’IVA sostenuta per l’acquisto di beni e servizi qualificati come “di rappresentanza” è indetraibile, in caso di beni di valore unitario superiore a 25,82 euro, a prescindere dalla deducibilità dei relativi costi dal reddito d’impresa.
In base al combinato disposto dell’art. 2 comma 2 n. 4 e dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. h), per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio) la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA “a monte”, invece, è:
- detraibile, se il costo (o valore) unitario del bene non è superiore a 25,82 euro;
- indetraibile, se il costo (o valore) unitario del bene è superiore a 25,82 euro.
Pertanto, l’indetraibilità oggettiva per le spese di rappresentanza risulta derogata per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro (cfr. art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72).
Al riguardo, pare opportuno sottolineare che, a causa del mancato allineamento delle soglie previste ai fini delle imposte sui redditi (50 euro) e ai fini IVA (25,82 euro), l’indetraibilità dell’IVA fa sì che la stessa, come si è già avuto modo di approfondire, diventi un costo in sede di determinazione del reddito.
Fonte: Eutenke