lunedì 20 dicembre 2010

Interessi legali: dal 1 gennaio 2011 aumento del tasso al 1,5%

Con Decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato di mezzo punto la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali.
Pertanto, per il calcolo degli interessi legali si applica:
- fino al 31 dicembre 2010, la "vecchia" percentuale dell'1%;
- dal 1° gennaio 2010, la "nuova" percentuale dell'1,5%.
L'aumento del saggio di interessi legali interessa anche l'ambito fiscale in particolare per quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell'imposta e fino alla data di effettivo pagamento.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso da applicare è quindi pari:
- all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di versamento compreso;
- all’1%, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- al 3%, fino al 31 dicembre 2009.
La nuova misura dell’1,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).
L’aumento del tasso legale all’1,5% non rileva, invece, in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Al nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% saranno adeguati, con un successivo decreto, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio 2011, in caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo, fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria ovvero in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.