giovedì 16 dicembre 2010

Ravvedimento operoso: dal 1 febbraio 2011 aumentano le sanzioni

La Legge di stabilità 2011, ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, ecc.).
In particolare, in tema di ravvedimento operoso le "nuove" misure delle sanzioni risultano essere le seguenti:
- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la regolarizzazione dell'omesso versamento viene effettuata entro 30 giorni;
- un ottavo del minimo (e non più 1/10) se la regolarizzazione di una violazione sostanziale avviene entro il termine della dichiarazione successiva;
- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la dichiarazione omessa viene regolarizzata entro i 90 giorni successivi.
Si ricorda inoltre che per l'accertamento con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del minimo, mentre per l'adesione ai PVC ed agli inviti si passa da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.
Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.
Fonte: seac