martedì 7 dicembre 2010

Omaggi e regali : per i professionisti sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi

In occasione delle festività natalizie, anche i professionisti acquistano beni per cederli a titolo di omaggio a clienti e collaboratori. Analogamente a quanto avviene nell’ambito del reddito d’impresa, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del soggetto destinatario dell’omaggio.
Con riferimento agli omaggi destinati ai clienti del professionista, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del TUIR, sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR. In altri termini, la nozione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19 novembre 2008.
Occorre peraltro rilevare come, a differenza di quanto previsto per il reddito d’impresa, nell’art. 54 manchi qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; i costi sono deducibili, nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro autonomo, per cassa.
A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2010, sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (1% di 200.000,00 = 2.000,00);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.
Omaggi ai collaboratori interamente deducibili
In ordine agli omaggi destinati ai dipendenti e/o collaboratori del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, pertanto, vale quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa. In particolare, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.
Fonte: Eutenke