mercoledì 15 dicembre 2010

Ambiente: dal 1 gennaio 2011 vietata la commercializzazione dei sacchetti in plastica

A partire dal 1 gennaio 2011 sarà vietata la commercializzazione e l'utilizzo dei sacchetti non biodegradabili. La proroga (che spostava l'originario termine fissato al 1 gennaio 2010 entro il quale recepire le disposizioni comunitarie) prevista nella passata Finanziaria scade, infatti, il 31 dicembre 2010. Attraverso l'imposizione di tale divieto si intende contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, a rafforzare la protezione ambientale, a sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali nonché a raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
Il Ministero dell'Ambiente ha recentemente aperto un tavolo di lavoro con le categorie della distribuzione direttamente coinvolte, stante la mancata adozione delle misure originariamente previste nella Legge Finanziaria 2007: l'avvio, cioè, di un programma sperimentale volto alla progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchetti nonché l’adozione di un provvedimento per regolamentare più nel dettaglio l'introduzione del divieto.
ll Ministero ha comunque confermato la disponibilità, ferma restando la data del 1 gennaio 2011, a presentare un provvedimento che consenta di "smaltire le scorte" ancora in carico alla distribuzione, specialmente quella piccola.
Il Ministero ha, inoltre, presentato la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini che intenderebbe portare avanti insieme alle principali categorie distributive. La campagna dovrebbe essere lanciata prima della fine dell'anno sui principali mass media e sarà incentrata sul concetto di riutilizzo.
Data la rilevanza e l'impatto che avrà tale normativa è importante richiamare alcuni aspetti normativi di ordine generale.
In primo luogo va sottolineato che il recepimento del dettato comunitario è avvenuto all'interno della legge finanziaria 2007 come puro atto di indirizzo al quale avrebbe dovuto far seguito un regolamento attuativo che avrebbe disciplinato anche gli aspetti sanzionatori. Tale regolamento, però, non è stato mai emanato. Di conseguenza, allo stato attuale, non sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per chi non si adeguerà al dettato normativo. Saranno eventualmente i Comuni, con loro specifiche ordinanze, in ottemperanza al potere regolamentare di cui dispongono in materia di gestione dei rifiuti, a prevedere la possibilità e l'entità delle sanzioni.
Si ricorda poi che il divieto alla produzione, commercializzazione ed utilizzo riguarda i sacchetti in plastica non biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432.
Tale norma "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione", adottata anche in Italia con la denominazione UNI EN 13432, definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito "compostabile":
- biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica;
- disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva);
- bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante).
È importante, inoltre, ricordare, che la norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Europea 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
Fonte: il sole 24 Ore