mercoledì 15 dicembre 2010

Accertamento lavoro sommerso: istruzioni INPS per le sanzioni

Già il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 38 del 12 novembre 2010, aveva fornito istruzioni in merito alle novità contenute nell'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso, al fine di garantire uniformità di comportamento al personale ispettivo.
In particolare il Ministero aveva chiarito che la maxisanzione:
- è una "misura sanzionatoria aggiuntiva" che va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro;
- ha ad oggetto l'impiego di "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici;
non si applica se dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto.
Recentemente l'INPS, nella Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, commenta le novità introdotte dall'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) per quanto concerne le misure contro il lavoro sommerso.
Tra le principali novità introdotte l'Istituto ricorda che in caso di accertamento di lavoro irregolare, oltre alla maxisanzione, devono essere applicate le sanzioni civili il cui importo è aumentato del 50%, mentre non trova più applicazione la sanzione civile minima di 3.000 euro. In merito l'Istituto precisa che:
In base alle nuove disposizioni, infatti, l’importo di tali sanzioni connesse all’evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare va “aumentato del 50 per cento”. Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, è stata, dunque, eliminata la previsione che stabiliva che l’importo delle suddette sanzioni non potesse essere inferiore a 3.000 euro per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata; ciò con evidente vantaggio per il trasgressore, per lo meno nel caso di violazioni di breve periodo.
In caso di lavoro irregolare – spiega l’INPS – le sanzioni civili continueranno ad essere calcolate, in ragione d’anno, nella misura del 30% della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come previsto dal citato art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 per l’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia l’ipotesi in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi, occulti rapporti di lavoro in essere. L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50%. La nuova modalità di calcolo si applica per gli accertamenti iniziati dopo l’entrata in vigore della L. 183/2010 (24 novembre 2010), ancorché le connesse evasioni si riferiscano a periodi di lavoro irregolare antecedenti alla riformulazione della norma. Anche le sanzioni civili “maggiorate” di cui si tratta, peraltro, potranno essere applicate solo per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i termini di versamento.
Il fatto che il collegato lavoro abbia modificato il presupposto stesso di individuazione del lavoro sommerso – ora costituito, dall’impiego di lavoratori dipendenti in assenza di preventiva comunicazione di assunzione – comporta inoltre che, al pari delle sanzioni amministrative, anche la nuova misura delle sanzioni civili non possa essere applicata a rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati (es. collaborazioni a progetto). Restano esclusi anche i rapporti di lavoro domestico. Come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro, la nuova misura delle sanzioni civili può, invece, essere applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo, in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Sempre sulla base della circolare ministeriale, l’Istituto afferma, inoltre, l’applicabilità delle nuove sanzioni nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio per la quale non siano state effettuate le previste comunicazioni all’INAIL o all’INPS. Al riguardo, va ricordato come, con riferimento alle prestazioni occasionali accessorie, così come alle prestazioni rese da soci e coadiuvanti familiari ex art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del DPR 1124/65, la predetta circolare avesse effettivamente statuito che, in caso di mancata effettuazione degli adempimenti “formalizzanti” previsti nei confronti della P.A., “il requisito della subordinazione è dato per accertato” e, quindi, “troverà applicazione la maxisanzione”. Tale affermazione aveva, tuttavia, sollevato perplessità, a fronte delle quali, nel corso del “Forum Collegato Lavoro” del 17 novembre 2010, si era specificato che la circolare n. 38/2010 non aveva inteso stabilire, per le suddette tipologie di rapporti, una “presunzione di subordinazione” nei casi di mancata denuncia preventiva, ma solo indicare una “metodologia ispettiva” ai funzionari di vigilanza. Ciò significa che – e in tal senso si è espresso anche l’INAIL nella nota n. 8513/2010 – per tali tipologie lavorative, gli ispettori devono acquisire tutte le prove utili a dimostrare, con certezza e in modo inconfutabile, la qualificazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la maxisanzione potrà essere applicata soltanto nei casi in cui risulti accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato. L’INPS, riguardo al lavoro accessorio non denunciato, sembrerebbe, invece, riproporre una sorta di “presunzione di subordinazione”, ritenendo estensibile a tale fattispecie, sulla base del solo presupposto della mancata comunicazione, la nuova misura delle sanzioni per il lavoro nero.
Si fa presente, infine, che la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. "Collegato Lavoro" (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola