venerdì 10 dicembre 2010

IVA: VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2010

Entro il 27.12.2010 va effettuato il versamento dell’acconto Iva 2010 da parte dei soggetti interessati, ovvero i soggetti titolari di partita Iva che effettuano liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. 100/1998) e liquidazioni e versamenti trimestrali (art. 7, D.P.R. 542/1999 e art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972).
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2010;
• i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2010 se contribuenti mensili, entro il 30.9.2010 se trimestrali;
• i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (dicembre/quarto trimestre 2009) o che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione 2010 con un’eccedenza a credito;
• i contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007);
• i contribuenti che per il 2009 hanno usufruito del regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex art. 13, L. 388/2000;
• i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva;
• i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
• i soggetti esercenti attività di intrattenimento ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/1991.
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
L’ammontare dell’acconto Iva va determinato utilizzando uno dei seguenti tre metodi:
• metodo storico;
• metodo previsionale;
• metodo delle operazioni effettuate.
Metodo storico
Con il metodo in esame, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente, ovvero tenendo conto della base di riferimento che si differenzia a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:
• nel caso di periodicità di liquidazione mensile, la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2009 (rigo VH12, Modello Iva 2010);
• nel caso di periodicità di liquidazione mensile «posticipata», la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione di dicembre 2009 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2009 (rigo VH12, Modello Iva 2010);
• nel caso contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante), la base di riferimento è il saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2009 (rigo VH12 del Modello Iva 2010);
• nel caso di periodicità di liquidazione trimestrale, la base di riferimento è il saldo a debito della dichiarazione relativa al 2009 – debito comprensivo anche dell’acconto versato (VL38 – VL36 + VH13); non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.
Nel caso particolare di un soggetto trimestrale che abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa al 2009 a credito per effetto di un maggior acconto 2009, è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell’acconto. Di conseguenza l’acconto da versare per il 2010 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2009, pari alla differenza tra l’acconto versato e il credito della dichiarazione Iva (rigo VH13 – rigo VL33).
Metodo previsionale
Il contribuente ha facoltà di adottare, al posto del metodo storico, il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2010.
Se, quindi, il contribuente stima di dover liquidare per il mese di dicembre 2010, quarto trimestre 2010 o in sede di dichiarazione annuale 2010 (a seconda della periodicità della liquidazione), un importo Iva inferiore rispetto alla base di riferimento del metodo storico, può calcolare l’88% su tale minor importo.
Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato per il 2010 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva 2011.
Metodo delle operazioni effettuate
Con tale metodo l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20.12.2010.
I contribuenti mensili dovranno, pertanto, considerare l’Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall’1.12 al 20.12 e l’Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall’1.12 al 20.12.
I contribuenti trimestrali dovranno, invece, considerare l’Iva a debito derivante dalle operazioni effettuate, registrate o da registrare dall’1.10 al 20.12 e l’Iva a credito risultante da acquisti e importazioni registrate dall’1.10 al 20.12.
È, quindi, necessario tener conto non solo dell’Iva risultante dalle operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente alle operazioni per le quali si siano verificati i presupposti del momento impositivo (consegna o spedizione, pagamento del corrispettivo, ecc.): tipico esempio sono le cessioni effettuate con Ddt fino al 20.12.2010, per le quali non è stata ancora emessa la fattura differita.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui un contribuente applichi nel 2010 un regime di liquidazione periodica diverso rispetto al 2009, applicando quindi una periodicità diversa, si possono verificare le seguenti situazioni:
• passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale relativa al 2009;
• passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base delle liquidazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2009 e, quindi, sommando i saldo delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2009.
CASI PARTICOLARI
Adeguamento a parametri/studi di settore
La determinazione dell’acconto Iva non è influenzata dall’eventuale adeguamento ai parametri o agli studi di settore perfezionato dal contribuente.
Contabilità separate
Nel caso di contribuente che abbia optato per la contabilità separata ex art. 36, D.P.R. 633/1972, le liquidazioni periodiche Iva sono cumulative per tutte le attività e, quindi, l’acconto è unico.
Nel caso in cui le attività separate abbiano diversa periodicità di liquidazione, l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di liquidazione di dicembre 2009 per l’attività mensile, in sede di dichiarazione annuale relativa al 2009 per l’attività trimestrale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto Iva va effettuato con il Modello F24 utilizzando il codice tributo:
• 6013 per i contribuenti mensili
• 6035 per i contribuenti trimestrali
e periodo di riferimento «2010».
Si ricorda che i soggetti trimestrali non devono maggiorare l’ammontare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%.
SCOMPUTO DELL’ACCONTO
L’importo di quanto versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:
• liquidazione Iva relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
• liquidazione Iva relativa al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali;
• dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali per opzione.
L’acconto Iva dovuto per il 2010 ed il metodo utilizzato per la sua determinazione devono poi essere indicati nel Modello Iva 2011 al rigo VH13.