venerdì 10 dicembre 2010

Immobili fantasma: entro il 31 dicembre la denuncia degli immobili non iscritti in catasto

Venerdì 31 dicembre 2010 scade il termine per denunciare, tramite la procedura DOCFA di cui al DM n. 701/1994, i fabbricati non iscritti in Catasto (c.d. “immobili fantasma”), ivi inclusi gli ex rurali, individuati dall’Agenzia del Territorio nel triennio 2007-2009 (più precisamente sono quelli individuati nel territorio dei Comuni elencati nei comunicati dell’Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009) ed i fabbricati che, sebbene censiti in Catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi non denunciati che hanno determinato variazioni di consistenza ovvero di destinazione.
Decorso il suddetto termine del 31 dicembre, con riferimento ai c.d. “immobili fantasma”, qualora il possessore non abbia provveduto a denunciarli, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (articolo 19 comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
Con il comunicato del 29 settembre 2010, infatti, l’Agenzia del Territorio ha ultimato la verifica dei fabbricati non censiti in Catasto (c.d. “immobili fantasma”) attualmente in corso, rispettando il termine (30 settembre 2010) stabilito dall’articolo 19 comma 7 del DL n. 78/2010 (convertito dalla L. n. 122/2010).
I fabbricati non censiti che, ai sensi dell’articolo 2 comma 36 del DL n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006), sono siti nei Comuni elencati nel sopracitato comunicato dell’Agenzia del Territorio, a differenza degli altri per i quali vale la scadenza del 31 dicembre 2010, devono essere denunciati in Catasto entro il 29 aprile 2011 (ossia entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato stesso in Gazzetta Ufficiale che è avvenuta in data 29 settembre 2010).
Come si è detto, entro fine dicembre, oltre alla denuncia degli “immobili fantasma”, è possibile regolarizzare anche l’iscrizione catastale di fabbricati oggetto di interventi edilizi che abbiano comportato variazioni, non dichiarate in Catasto, di consistenza o di destinazione.
In caso di inadempimento, in questi casi, scatterà l’accertamento catastale, effettuato anche con la collaborazione dei Comuni (articolo 19 comma 11 del DL 78/2010). Anche per tali operazioni, si ricorda, i Comuni hanno facoltà di stipulare apposite convenzioni con gli Ordini professionali (cfr. circ. Agenzia del Territorio 10 agosto 2010 n. 3, par. 3).
Persistenza di eventuali profili di irregolarità urbanistica
Una volta registrati gli atti di aggiornamento presentati, l’Agenzia del Territorio “rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni” a norma del comma 8 del citato articolo 19 del DL n. 78/2010.
Si ricorda, tuttavia, che la procedura che si è brevemente cercato di delineare consente di regolarizzare entro i termini stabiliti il solo illecito catastale, consistente nell’omessa presentazione della denuncia di nuova costruzione (ovvero di variazione) catastale, ma non anche gli illeciti urbanistici (ad esempio, un intervento di nuova costruzione o di recupero edilizio effettuato in assenza del titolo abilitativo prescritto dalle norme urbanistiche nazionali, regionali e comunali, ovvero in difformità totale o parziale da esso).
Condizione indispensabile, infatti, per conseguire la sanatoria è che “l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda” (articolo 36 comma 1 del DPR n. 380/2001).
Si tratta del c.d. “accertamento di conformità”. Ove la verifica di tali condizioni di conformità agli strumenti urbanistici pregressi e attuali sussista, sarà quindi possibile presentare un’istanza, corredata dei relativi elaborati tecnici, volta ad ottenere il titolo (permesso di costruire) in sanatoria, ovvero una DIA in sanatoria, ove ammessa. Trattandosi di immobili costruiti abusivamente in tutto o in parte, si tratterà per lo più di un permesso di costruire in sanatoria, ma non è da escludersi che risulti sufficiente una DIA (rectius, una superDIA, ex art. 22 comma 3 del DPR 380/2001) in sanatoria. Per discernere quale sia il titolo da presentare in sanatoria, è opportuno esaminare la legge urbanistica regionale e la normativa comunale (PRGC e regolamento edilizio).
Fonte: eutekne