lunedì 28 febbraio 2011

Violazioni per il gioco alle norme introdotte dalla legge di stabilità: con la Risoluzione 23/E del 24/02/2011 istituiti i codici tributo per il pagamento

Contrasto al gioco illegale, tutela dei consumatori, in particolare dei minori, recupero di base imponibile e di gettito nell’interesse della comunità. Sono gli obiettivi fissati dal legislatore nella legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 64 a 82). Per raggiungerli in concreto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio, un codice tributo per ogni singola novità. Il modello di pagamento è l’“F24 Accise”.
In materia di slot vengono pertanto istituiti i seguenti codici tributo per le violazioni alle norme introdotte dalla legge di stabilità:
“5248” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro - art. 1, c. 70, legge n. 220/2010 ” riservato al “titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto” cui viene inflitta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
“5215” denominato “Versamento mensile per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali AAMS - art. 1, c. 81, lett. d), legge n. 220/2010” istituito al fine di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b) e quindi rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali, previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300 per ogni apparecchio presente nell’esercizio commerciale e quindi dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive.
“5250” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria per ogni mancata comunicazione dei concessionari degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, lett. c) del T.U.L.P.S.- art. 1, c. 81, lett. e ), legge n. 220/2010” istituito al fine di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. E quindi per per la mancata comunicazione da parte dei concessionari di dati, documenti e informazioni richiesti dall’Aams (da 500 a 1.500 euro).
“5251” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all’art. 1, c. 81, lett. i), della legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti fissati dal decreto direttoriale di cui alla lett. g) del medesimo comma 81” al fine di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto
“5252” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 1, c. 81, lett. l ), legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., non rimosso nei termini prescritti dalla lett. i) del medesimo comma 81 ” necessario per procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio”. E quindi per la mancata rimozione entro tre mesi dalla data di efficacia del decreto (1.000 euro per apparecchio)
In generale la risoluzione individua i codici tributo anche per le violazioni alla legge di stabilità dei seguenti settori del gioco:
- scommesse ippiche
- scommesse sportive
- scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici
- giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro.
I primi 24 codici (da 5220 a 5243) serviranno a far confluire nelle casse dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e, se di sua competenza, in quelle della Regione Sicilia le somme dovute a titolo di imposta unica accertata e dei relativi interessi e sanzioni,,
Le sanzioni stabilite in tali codici tributo derivano dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs 504/1998, come modificato, appunto, dalla legge di stabilità, per il quale “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici e delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle maggiore imposta …”.
Altri codici tributo sono stati stabiliti in relazione alle disposizioni per scoraggiare una pratica illecita diffusa, quella delle “giocate simulate”, con le quali, a fine anno, i gestori creano perdite con le quali abbattere le somme dovute al Fisco. Al comma 4 dello stesso decreto legislativo è infatti attualmente prevista una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata fasulla. Per versarla si utilizzeranno i codici tributo 5244 e, per la Sicilia, 5245.
L’estenzione i poteri sanzionatori dell’Aams prevede disposizioni che regolano il sistema delle sanzioni in caso, rispettivamente, di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e di altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva. In tali ipotesi, si paga con i codici 5246 e, per la Sicilia, 5247.
Qualora la Violazione non sia stata ancora accertata e non siano iniziate attività di controllo o di contestazione, la norma prevede comunque l’istituto del ravvedimento operoso e stabilisce pertanto la riduzione delle sanzioni a un dodicesimo del minimo, se si salda il conto entro trenta giorni dalla scadenza naturale del versamento, a un decimo in caso di regolarizzazione entro un anno. I numeri per ravvedersi vanno dal 5301 al 5316.
Il codice 5214 è invece destinato ai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che hanno conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80% e che sono quindi tenuti a versare al fisco il 20% della differenza lorda maturata. L’adempimento è entrato in vigore all’inizio dell’anno.
Due codici riguardano poi l’elenco degli incaricati della raccolta delle giocate: uno (5216) va utilizzato per il versamento annuale di 100 euro per l’iscrizione nell’elenco; l’altro (5253) per pagare la sanzione di 10.000 euro, dovuta da ciascun contraente nel caso in cui i concessionari della rete telematica violino il divieto di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco.
Infine, con il 5217, i soggetti colpiti da sanzione, che - avendone fatto richiesta perché in condizioni economiche disagiate - sono stati autorizzati a dilazionarne il pagamento in un numero di rate compreso tra tre e trenta, versano gli interessi dovuti per la rateizzazione.
Scarica la Risoluzione n. 23/E: