lunedì 14 febbraio 2011

Autoliquidazione INAIL 2011: scade il 16 fennraio 2011 il termine per l’invio dell’autoliquidazione cartacea e per il pagamento del premio

Il 16 febbraio 2011 scade il termine per il pagamento dei premi assicurativi da parte dei datori di lavoro
Anche quest’anno, entro il 16 febbraio, i datori di lavoro dovranno effettuare l’autoliquidazione del premio all’INAIL adempiendo di fatto ai seguenti obblighi: comunicazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2010; calcolo del premio anticipato (c.d. rata) per il 2011 e conguaglio per l’anno precedente (c.d. regolazione); conteggio del premio di autoliquidazione scaturito dalla somma algebrica della rata anticipata e della regolazione; infine, pagamento del premio di autoliquidazione utilizzando il Modello F24. La dichiarazione delle retribuzioni avviene con il modello 1031, in formato cartaceo o telematico, nel quale vanno indicati i dati retributivi per il calcolo del premio. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
Nel caso in cui si intenda effettuare l’adempimento attraverso la procedura telematica, l’INAIL rende disponibile una serie di servizi sul sito www.inail.it - Punto Cliente. In particolare, è possibile la visualizzazione e stampa delle basi di calcolo, la richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, l’invio telematico “dichiarazione salari” e infine l’utilizzo dell’applicativo “AL.P.I. on line” (AutoLiquidazione Premi INAIL on line), per effettuare con procedura guidata tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
Per scaricare le istruzioni all’autoliquidazione inail:
Presentazione entro il 16 marzo se avviene in via telematica
A tal proposito si ricorda che le dichiarazioni delle retribuzioni inoltrate all’INAIL con modalità telematica possono essere presentate entro il 16 marzo 2011, anziché il 16 febbraio, fermo restando che il pagamento dei premi deve essere comunque effettuato entro il 16 febbraio 2011 .
Ricordiamo che la violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL, nei termini previsti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo viene punita con la sanzione amministrativa di € 770 - € 250 in misura ridotta, € 125 in misura minima – se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto, così come previsto dagli artt. 28 e 195 del DPR n. 1124/1965.
Come già anticipato, il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL del modello di pagamento unificato F24 oppure, nel caso degli Enti e degli Organismi pubblici, con la compilazione del modello di pagamento F24 EP.
Per il datore di lavoro c’è, ad ogni modo, la possibilità di effettuare il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. È, infatti, possibile avvalersi del beneficio della rateazione barrando l’apposita casella “SI” presente nel modulo 1031, ma solo nel caso in cui si acceda per la prima volta a questo beneficio e comunque qualora non si sia già espressa analoga volontà nella precedente autoliquidazione.
In termini operativi, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto, mentre le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 con la relativa maggiorazione degli interessi. A tal proposito, il tasso di interesse da applicare viene fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente. Per l’Autoliquidazione INAIL 2010/2011, il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata è stato fissato nella misura del 2,10%.
Inoltre, c’è la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di particolari riduzioni contributive, tra le quali segnaliamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riduzione per il settore edile pari all’11,50%; la riduzione del 14,50% applicata ai premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto; la riduzione dell’80% per il settore della pesca; una riduzione contributiva pari al 50% del premio assicurativo per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, eccetera. Altri significativi incentivi o riduzioni sono previsti per l’inserimento dei disabili, per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, nonché per la stipula di contratti di formazione e lavoro e contratti di inserimento. Infine, si segnala che per aiutare e facilitare le aziende nell’adempimento dell’Autoliquidazione INAIL, l’Istituto ha appositamente predisposto una guida online sul proprio sito internet.
Fonte: Eutekne