martedì 8 febbraio 2011

Locazioni immobiliari: ravvedimento più caro dal 1 febbraio 2011

La Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220/2010) ha previsto un inasprimento delle sanzioni indicate dall'art. 13 Legge n. 472/1997, ossia nei casi in cui il contribuente utilizzi gli strumenti previsti per sanare la propria posizione con il Fisco mediante ravvedimento operoso; la riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso di omissione della richiesta di registrazione del contratto di locazione la posizione del contribuente può essere sanata con il ravvedimento operoso:
- con la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (ovvero 12%), se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista (per le violazioni compiute fino al 31/12/2011 la sanzione ridotta è pari al 10%);
- con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (ovvero 15%), qualora la regolarizzazione venga eseguita entro un anno dal termine di scadenza (per le violazioni compiute fino al 31/1/2011 la sanzione ridotta è pari al 12%).
Nel caso di omesso versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta di registro, sarà pari:
se il pagamento viene eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza prevista:
- a 1/12 del 30% (ovvero 2,5%) per le violazioni compiute fino al 31/01/2011;
- ad 1/10 del 30% (ovvero 3%) per le violazioni compiute dal 01/02/2011.
se il pagamento è effettuato entro un anno dalla scadenza prevista:
- a 1/10 del 30% (ovvero 3%), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 1/8 del 30% (ovvero 3,75%), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Fonte: Seac