venerdì 18 febbraio 2011

Opzione IRAP: entro il 1 marzo 2011 l’opzione per la determinazione dell’imponibile con le regole delle società di capitali

Entro il 1° marzo prossimo, società di persone e persone fisiche esercenti attività commerciali possono effettuare l'opzione per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali. Infatti, il termine è fissato entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta: pertanto, chi intende applicare le regole previste per le società di capitali dal periodo d'imposta 2011, deve effettuare l'opzione entro il 1° marzo 2011.
Due sono gli aspetti cui occorre fare attenzione:
•l’esercizio dell’opzione, entro il 1° marzo, è riservato alle imprese individuali e le società di persone che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, in regime di contabilità ordinaria;
•l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta (Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 maggio 2008, n. prot. 86175/2008
Modalità operative e aspetti particolari
Il da utilizzare per la comunicazione dell’opzione, che va fatta esclusivamente in via telematica, è stato approvato con il provvedimento 31 marzo 2008, mentre con il provvedimento Agenzia delle Entrate 24 luglio 2008, n. prot. 104390/08 sono state approvate le per la trasmissione telematica dei dati.
Per le società di persone neo-costituite, l’opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità può essere esercitata, come previsto per l’esercizio dell’opzione a regime, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta.
Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione può essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.
Qualora un soggetto IRES che si trasforma in società di persone intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui si discute, dovrà esercitare l’opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti IRPEF. Resta ferma in tal caso la possibilità di optare per l’applicazione del regime di cui si discute nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente in base alle regole previste per i soggetti IRES, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.
Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole esposte in precedenza; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
Al riguardo, con la circolare 28 ottobre 2008, n. 60/E (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 29 ottobre 2008), è stato precisato che, per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.
L’esercizio della revoca dell’opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.
Inoltre, ai fini della possibilità di esercitare l’opzione in questione, a nulla rileva la circostanza che i soggetti IRPEF adottino il regime di contabilità ordinaria per scelta, così come prescritto ai sensi dell’art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973 e non per obbligo ai sensi dell’art. 14 del menzionato D.P.R. n. 600/1973.
Cosa cambia con l’opzione
Il regime “naturale” IRAP per le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate) e per le persone fisiche esercenti attività commerciali, prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo TUIR, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Inoltre, non sono deducibili:
•le spese per il personale dipendente e assimilato;
•i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
•i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
•i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
•gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
•la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
•le perdite su crediti;
•l’ICI. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.
Effettuando l’opzione, invece, tali soggetti possono determinare il valore della produzione da assoggettare a IRAP come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Anche in tal caso, tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
•le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’art. 2425 c.c.;
•i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
•i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
•i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
•gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
•la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
•le perdite su crediti;
•l’ICI.
Fonte: Eutekne