lunedì 14 febbraio 2011

Compensazione dei ruoli: firmato il decreto e compensabili i ruoli per Irpef, Ires, Irap, addizionali e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011

Firmato il decreto “compensa ruoli”. La notizia arriva con un comunicato diramato oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Via libera, dunque, al pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione in F24. Per la piena operatività si attende, ora, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei codici tributo ad hoc, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle anticipazioni contenute nel comunicato si legge che sono compensabili anche l’Irap, le addizionali e gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, gli importi spettanti all’agente della riscossione e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Questo in considerazione del fatto che, da tale data, la cartella di pagamento verrà soppiantata dall’avviso, “esecutivo” dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Il decreto è stato predisposto in attuazione della norma contenuta nell’articolo 31 del Dl 78/2010 che al primo comma ammette il pagamento “… anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze …”.
Al contribuente che estingue solo una parte dei debiti iscritti a ruolo conviene comunicare all’agente della riscossione di quali debiti si tratta, altrimenti sarà lo stesso agente a imputare i pagamenti a determinate posizioni debitorie.
Infine, un accenno alla compensazione dei crediti Iva. Su questi la cautela non è mai troppa, pertanto, la loro utilizzazione resta subordinata a un controllo preventivo.
COMUNICATO STAMPA
Il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto con il quale sono stabilite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte che sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali si effettui mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Sono oggetto di compensazione anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell’utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all’agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010. Saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Si stabilisce, inoltre, che i pagamenti in compensazione avvengano indicando nel modello F24 la provincia di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. I codici tributo da utilizzare per i pagamenti saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di compensazione parziale, il decreto prevede che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione, le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza della comunicazione l’imputazione è effettuata dall’agente della riscossione.
Infine, è disciplinato il rimborso da parte dell’agente della riscossione dei versamenti eccedenti il debito.
Restano ferme le disposizioni in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.