giovedì 3 febbraio 2011

Vies: consultabili on line le partite IVA degli operatori intracomunitari già in possesso dei requisiti al 30 gennaio 2011

Sul sito delle Entrate è operativo un servizio (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPOI/IVerificaPoi.jsp) che anticipa l’entrata a regime del Vies “condizionato”. Consultandolo, è possibile conoscere preventivamente l’elenco delle partite Iva che, al 30 gennaio, hanno già superato l’esame dei controlli e acquisito il diritto a effettuare operazioni intracomunitarie. Questo perché l’archivio informatico dei soggetti autorizzati a realizzare tali transazioni sarà effettivamente messo a punto solo a fine febbraio, pertanto, al termine del mese, gli operatori che figurano nella lista dei “promossi” entreranno nel Vies (sistema elettronico di scambio dati sull’Iva) senza dover presentare ulteriori istanze.
Si tratta, quindi, dei contribuenti rispetto ai quali non risultava sussistente, a tale data, una delle seguenti cause di esonero, differenziate a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività:
- sino al 30 maggio 2010, ovvero precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 78/2010, che ha introdotto il regime di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie: non hanno trasmesso, negli anni 2009 e 2010, gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari, ovvero risultano inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2010;
- dal 31 maggio 2010: non hanno manifestato, in sede di dichiarazione di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, a norma dell’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oppure – in mancanza – non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie ed adempiuto gli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.
Il servizio telematico in parola consente di verificare, previo inserimento della corrispondente partita IVA, se un soggetto è munito dei presupposti richiesti per l’inclusione nel VIES: i contribuenti in possesso di tali requisiti non sono tenuti ad alcun adempimento ulteriore, poiché rientreranno automaticamente nell’archivio al 28 febbraio 2011, quando verranno esclusi gli operatori non autorizzati.
Il servizio avrà vita breve, solo 28 giorni trascorsi i quali, i contribuenti Iva “irregolari” non saranno più consultabili attraverso l’archivio europeo Vies che, a quel punto, entrerà in scena come unico protagonista. Dalla fine di febbraio, infatti, una volta concluse le procedure di controllo sull’affidabilità degli operatori, sulla completezza e veridicità dei dati dichiarati, la “ricerca” dei soggetti autorizzati sarà effettuabile solo attraverso Vies o tramite i siti della Commissione europea e degli Stati membri.
Chi ha già presentato l’istanza di ammissione e non si “ritrova” nell’elenco attualmente in Rete potrà verificare il suo inserimento a fine mese direttamente su Vies, poiché l’Agenzia delle Entrate ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l’idoneità del richiedente.
Come funziona
Si inserisce una partita Iva e, immediatamente, il servizio fornisce l’esito della verifica, indicando se l’operatore in questione possiede i requisiti per essere incluso nell’Archivio europeo, in base alle regole dettate dal provvedimento direttoriale del 29 dicembre scorso.
Va ricordato che a fine 2010 due provvedimenti dell’Agenzia, nel dare attuazione alle importanti novità in materia di contrasto alle frodi Iva contenute nel Dl 78/2010 e ispirate dal regolamento Ue 904/2010, hanno delineato un meccanismo di oculati controlli nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario. Da quel momento, l’inclusione nell’“archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (Vies) non è più automatica, ma subordinata alle verifiche dell’Amministrazione finanziaria.
Il 28 febbraio 2011 verranno esclusi gli operatori non autorizzati
Nel medesimo periodo, diverrà disponibile la consultazione dell’archivio VIES, consentendo altresì di accertare la propria inclusione da parte dei soggetti che hanno presentato l’apposita istanza di autorizzazione, secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. n. 180376).
Sul punto, si rammenta che – ai sensi dell’art. 35, comma 7-bis, del DPR n. 633/1972 – l’Amministrazione finanziaria può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie entro 30 giorni dalla richiesta del contribuente.
Tale istanza può essere presentata anche dai soggetti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi: nel caso in cui al 28 febbraio 2011, data di completamento della procedura di estromissione dall’elenco dei soggetti autorizzati, siano già scaduti i predetti 30 giorni, il richiedente – come precisato nel corso del Forum di Italia Oggi dello scorso 14 gennaio – permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, e sarà legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie, essendo comunque soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
Al contrario, qualora il termine di 30 giorni sia ancora pendente a fine febbraio, il soggetto passivo IVA sarà escluso dall’archivio degli operatori autorizzati, per poi essere nuovamente ammesso a partire dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda, purché non sia intervenuto un atto di diniego, previa valutazione dei dati forniti e dei correlati elementi di rischio.
Si pensi, ad esempio, alla mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, alla carenza dei requisiti di inclusione nel VIES, al coinvolgimento del contribuente in fenomeni evasivi o di frode fiscale, nonché agli eventuali gravi inadempimenti dichiarativi riscontrati nell’ultimo quinquennio.
Il compimento di operazioni intracomunitarie, prima del decorso del termine di 30 giorni dalla tramissione della domanda ed in assenza di un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, non ne determina la decadenza, costituendo, invece, un valido presupposto per l’applicazione di una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro (art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471).