martedì 22 febbraio 2011

Compensazioni dei ruoli con crediti erariali: istituito il codice tributo da utilizzare con f24 ed operative le disposizioni

RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte.
L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.
Diventano pertanto pienamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 31 del decreto legge 78/2010, che, da un lato, ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), e, dall’altro, ha introdotto la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
L’istituzione del codice tributo fa seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18, dell’atteso decreto del ministero dell’economia e delle Finanze, che detta la disciplina attuativa delle norme in questione. In particolare, il provvedimento precisa che possono essere oggetto di compensazione anche gli oneri accessori delle imposte erariali iscritte a ruolo, quindi le sanzioni, gli interessi, ma anche gli aggi e le altre spese a favore dell’agente della riscossione. Inoltre, saranno compensabili anche le somme indicate negli avvisi di accertamento che, a partire dal mese di luglio, diventerà titolo esecutivo, come previsto dallo stesso decreto legge 78/2010.
In caso di compensazione parziale delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le imposte che vuole estinguere. In assenza di comunicazione, l’agente provvederà all’imputazione in base alle regole dell’articolo 31 del Dpr 602/1973, partendo dalle rate più vecchie.
Se il pagamento tramite compensazione risulta superiore alle somme dovute, il contribuente, per ottenere il rimborso della parte eccedente, deve presentare istanza direttamente all’agente della riscossione.
Riferendosi ai crediti Iva, il decreto ministeriale puntualizza che continua ad applicarsi il controllo preventivo disposto dall’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009. Vale a dire che l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 10.000 euro annui è possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale risulta il credito ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; inoltre, per i crediti oltre i 15.000 euro, la dichiarazione deve recare il visto di conformità di un professionista abilitato.
Il via libera alle compensazioni tra ruoli e crediti erariali rende pienamente operativa l’altra disposizione in materia introdotta dalla manovra 2010, che - come già accennato - vieta ai contribuenti con debiti fiscali scaduti per importi superiori a 1.500 euro di utilizzare in compensazione crediti erariali e punisce l’inosservanza di tale norma con una sanzione pari al 50% dell’importo compensato indebitamente. A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, proprio in attesa del decreto ministeriale che desse il via libera alla compensazione tra ruoli e crediti erariali, aveva temporaneamente sospeso l’applicazione delle sanzioni, “sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale” (comunicato stampa del 14 gennaio).
Fonte: Fisco Oggi
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Risoluzione del 21/02/2011 n. 18 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Istituzione del codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
L’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
•“RUOL” denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”. Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
Decreto del 10 febbraio 2011 - Min. Economia e Finanze
Modalita' di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell' articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011
Preambolo - Preambolo
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 31, comma 1, in materia di «Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi» il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 29 in materia di «concentrazione della riscossione nell'accertamento», il quale dispone che gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, costituiscono essi stessi atto esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, il Capo III, recante «Disposizioni in materia di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 37, comma 49, in materia di trasmissione telematica dei modelli F24;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 10, in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 27, in materia di accertamenti e controllo dei crediti utilizzati in compensazione;
Decreta:
Art. 1 Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, e' effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il pagamento di cui al comma 1 e' ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonche' per le imposte erariali la cui riscossione e' affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122.
Art. 2 Modalita' di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti indicando la provincia dell'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico.
2. Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1.
3. Gli agenti della riscossione e l'Agenzia delle entrate possono stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24, in nome e per conto dei contribuenti, mediante il servizio Entratel.
Art. 3 Ripartizione delle somme riscosse
1. La struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede all'accreditamento delle somme riscosse in favore dell'agente della riscossione, sulla base della provincia indicata ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Le somme sono accreditate su apposite contabilita' speciali di nuova istituzione, intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato.
Art. 4 Imputazione dei pagamenti
1. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e' tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalita' definite dall'agente della riscossione stesso.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 ed in ogni altro caso, l'imputazione dei pagamenti e' effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 5 Rimborso dei versamenti eccedenti
1. Ove il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell'eccedenza versata e' effettuato dall'agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti ai sensi dell'art. 3, del presente decreto previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.
Art. 6 Disposizioni finali
1. Le somme accreditate nelle contabilita' speciali di cui all'art. 3 del presente decreto, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non imputate, restano a disposizione degli agenti della riscossione, per consentire l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, di cui all'art. 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, nonche' di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalita' telematiche, di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.