venerdì 18 febbraio 2011

Reti di imprese: vantaggi fiscali fino a un milione di euro per ogni azienda che vi partecipa

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/2011, emanata lo scorso 15 febbraio che non ha mancato di esaminare una delle novità assolute nel panorama non solo fiscale della legislazione italiana contenute nel DL 78/2010, rappresentata dalla disciplina delle reti di imprese.
Preso atto che la scorsa settimana la Commissione europea ha considerato ammissibili le agevolazioni previste dall'art. 42, D.L. n. 78/2010 per le reti d'imprese poiché non costituiscono un aiuto di Stato.
Allo stato attuale, la fiscalità delle reti rimane demandata ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010.
In attesa che le disposizioni attuative siano emanate (esse regoleranno, tra l’altro, anche i criteri per la ripartizione dei benefici fiscali, per i quali i fondi sono contingentati), la circolare offre comunque alcuni spunti di interesse per le imprese che intendano sottoscrivere un contratto di rete.
Parte della circolare è, infatti, dedicata all’agevolazione per gli utili accantonati ad un’apposita riserva di patrimonio netto e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sul punto, la circolare specifica che il limite di un milione di euro previsto dalla norma per l’entità degli utili agevolabili è da ritenersi riferito a ciascuna impresa, e non alla rete nel suo complesso; ne consegue, ad esempio, che se tre imprese partecipano alla rete e ciascuna di essa accantona 800.000 euro per gli investimenti da eseguire in comune, ciascuna impresa potrà beneficiare in pieno dell’agevolazione, essendo la somma accantonata da ciascuna impresa singolarmente considerata inferiore alla soglia massima.
Il limite è, inoltre, previsto per ciascun periodo d’imposta: se, quindi, le stesse imprese accantonano nell’esercizio successivo ulteriori utili destinati agli investimenti comuni, beneficeranno nuovamente dell’agevolazione, in ragione degli utili destinati a riserva nel secondo esercizio.
Sospensione d’imposta solo temporanea
L’Agenzia delle Entrate ricorda poi opportunamente che si tratta di una sospensione d’imposta temporanea, che cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero nel quale viene meno l’adesione al contratto di rete. In questo esercizio, l’ammontare accantonato concorre alla formazione del reddito d’impresa, ma non della base imponibile IRAP, essendo il tributo regionale estraneo alle agevolazioni in commento. La circolare non chiarisce, tuttavia, se esistano o meno priorità negli utilizzi di tale riserva che debbano essere rispettate ai fini fiscali.
Se, infatti, esistessero perdite pregresse e la riserva in questione fosse immediatamente utilizzabile per la relativa copertura senza obblighi di reintegro, lo stato di sospensione cesserebbe tout court, con la conseguente trasformazione di un beneficio fiscale temporaneo in un beneficio fiscale definitivamente acquisito.
Ulteriori problematiche si pongono per il caso del “venir meno del contratto di rete”: posto che per tale contratto è prevista una durata, non è chiaro se questa locuzione ricomprenda la scadenza naturale del contratto (nel qual caso il beneficio verrebbe sempre recuperato dall’Erario, fatto salvo il caso in cui la riserva non sia stata nel frattempo utilizzata a copertura delle perdite) o se si riferisca, al contrario, ai soli casi di recesso anticipato (soluzione, quest’ultima, che potrebbe concretamente agevolare l’istituto in esame sotto il profilo fiscale).
Appare interessante anche il passo in cui l’Agenzia chiarisce che le reti di imprese non hanno autonoma soggettività tributaria. Come poteva, del resto, evincersi dalla struttura dei modelli UNICO 2011 e dalle relative istruzioni, la rete non deve presentare una autonoma dichiarazione. Al contrario, ciascuna delle imprese partecipanti continua a presentare la propria dichiarazione (in quanto l’adesione al contratto di rete non fa venir meno la soggettività passiva in capo ai partecipanti), compilando l’apposito prospetto previsto in caso di vigenza del contratto di rete.
Si ricorda, da ultimo, che l’agevolazione compete solo sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012; appare, quindi, essenziale che le disposizioni attuative vengano emanate al più presto, compatibilmente con le autorizzazioni comunitarie al regime in commento.