lunedì 21 febbraio 2011

Compensazioni dei ruoli : pubblicato il decreto che con consente la compensazione delle imposte in presenza di ruoli scaduti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio, è stato finalmente pubblicato il decreto attuativo, previsto dal terzo periodo del primo comma dell’articolo 31 del DL 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con la compensazione nell’ambito del modello F24.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti (anche se, in attesa dell’emanazione del decreto, è stata concessa la facoltà di procedere alla compensazione per la parte dei crediti eccedente tali ammontari).
A partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, quindi, i contribuenti con ruoli scaduti avranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario.
Il decreto attuativo fa riferimento alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, ma non stabilisce che cosa si debba intendere con l’accezione di “imposte erariali”: al riguardo la relazione illustrativa indica come si debbano ritenere oggetto di compensazione anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, “similmente a quanto avviene nell’utilizzo del modello F24”.
Nel testo del provvedimento viene invece fatto esplicito riferimento al fatto che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.
Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch’essi.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della compensazione, in base a quanto previsto dall’articolo 2, i contribuenti dovranno indicare nel modello F24, per ciascun pagamento effettuato tramite compensazione, la provincia dell’ambito di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare, mentre una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire i codici tributo da utilizzare.
Il decreto prevede inoltre che gli agenti della riscossione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente potrà quindi conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all’effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.
Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.
Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammontare del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all’agente della riscossione la verifica presso l’amministrazione competente circa l’effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l’articolo 6 precisa come rimangano comunque in vigore le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.
Fonte: Eutekne