mercoledì 8 giugno 2011

Imposta unica sui giochi: in G.U il Decreto del Ministero dell’Economia che disciplina il computo ed il versamento dell’imposta

Sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia 11 aprile 2011.
Con esso viene disciplinato il computo ed il versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al Decreto direttoriale 10 gennaio 2011, n. 2011/666/Giochi/Gad.
Il computo dell’imposta unica
A) giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo
Per i giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, l'imposta unica è applicata nella misura del 3% della raccolta, al netto degli importi dei diritti di partecipazione restituiti ai giocatori, a seguito dell'eventualmente annullamento di sessioni di gioco autorizzato da AAMS.
La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dai diritti di partecipazione convalidati dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. Entro il primo giorno di ogni mese, il sistema centrale rende disponibile a ciascun concessionario l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.
B) giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
Per i giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo l'imposta unica è determinata nella misura del 20% della base imponibile su base mensile. Tale modalità di determinazione dell'imposta unica si applica ai:
a)giochi di sorte a quota fissa in modalità a solitario;
b)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "a solitario";
c)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "tra giocatori". La base imponibile per il calcolo dell'imposta, è costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita.
Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti a) e b), può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati o nullo. In questa eventualità (base imponibile con valore negativo o nullo), l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero; se la base imponibile assume invece valore positivo, l'imposta dovuta è pari al 20% di tale valore.
Il sistema centrale rende disponibile il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente.
Per la tipologia di giochi di cui al punto c), la base imponibile è determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore comunicato dal concessionario al sistema di controllo nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese.
Il versamento dell’imposta unica
Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, D.P.R. n. 66/2002, mediante il modello F24 accise.
L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.
Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.