mercoledì 15 giugno 2011

Contributi INPS Artigiani, Commercianti e Professionisti: termine di pagamento proprogato al 06/07/2011 e modalità di calcolo

L’Inps, con la circolare 84 del 13 giugno, informa di aver “distribuito” tutte le “carte” utili ai propri iscritti per procedere ai versamenti dei contributi previdenziali riguardanti l’anno 2011 e dà indicazioni agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata sui termini e le modalità di versamento, anche tramite rateizzazione, sull’eventuale compensazione e sulla compilazione del modello dichiarativo Unico 2011.
In prima battuta, l’Istituto comunica di aver spedito un prospetto di liquidazione con l’indicazione degli importi e delle causali riguardanti il versamento dei contributi relativi al 2011 insieme a una lettera contenente le spiegazioni riguardanti la determinazione delle somme dovute da commercianti e artigiani titolari di partita Iva. A chi non ha la “partita”, sono stati inviati anche i modelli F24.
Il documento dell’Inps si sofferma, poi, sui contributi previdenziali dovuti nell’anno in corso sulla quota di reddito che supera il minimale, che andranno versati, da artigiani e commercianti, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, si tratta del pagamento di contributi previdenziali a saldo di eventuali acconti versati nell’anno precedente e dell’acconto relativo ai redditi del 2011.
La scadenza “naturale” del 16 giugno 2011 per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 è slittata, ad opera del Dpcm del 12 maggio, al 6 luglio, senza alcun onere aggiuntivo, con possibilità di effettuare i versamenti fino al 5 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo spostamento riguarda tutte le persone fisiche; per gli altri contribuenti, invece, opera soltanto nei confronti di quelli interessati dagli studi di settore.
Reddito imponibile
Per individuare il reddito imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, gli iscritti devono prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa realizzati nel 2010, al netto delle eventuali perdite conseguite nei precedenti periodi d’imposta scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, rileva anche la parte di reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero la quota di reddito attribuita al socio dalle società “trasparenti”.
Per i contribuenti minimi, il reddito imponibile deve essere determinato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.
Per calcolare i contributi dovuti per il 2010, artigiani e commercianti devono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico 2011 Persone fisiche; ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata è riservata la sezione II.
Rateizzazione e compensazione
E’ possibile rateizzare i soli contributi determinati sulla quota di reddito eccedente il minimale. La scadenza della prima rata coincide con quella prevista per il saldo 2010 e l’acconto 2011 (6 luglio ovvero 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Le altre rate, da ultimare entro novembre, andranno pagate entro il 16 di ciascun mese da parte dei titolari di partita Iva ed entro la fine del mese da parte degli altri contribuenti.
L’eventuale importo che risulta a credito dal quadro RR può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare altri debiti erariali o contributivi.
Direzione Centrale Entrate
Roma, Circolare n. 84 del 13/06/2011
OGGETTO: Riscossione 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi
professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento
2. Reddito imponibile
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
4. Rateizzazione
5. Quadro RR del modello UNICO 2011
6. Compensazione
1.Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, nonché una lettera esplicativa delle modalità di
determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n.34 del 10 febbraio2011 inordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali, com’è noto, coincide con quello ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.
Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno2011per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011.
L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo DPPI nel caso dei liberi professionisti.
2. Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).
Per i liberi professionisti si richiama l’attenzione sulla novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011: ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.
In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF devono essere riportati i seguenti dati:
- a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata. …(omissis)… Inoltre la casella di colonna 8 del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da96 a117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
4. Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2011 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento - Rateazione”, così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale(API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR devono quindi riguardare solo contributi;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API o DPPI, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).
In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri
esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 13 del 02 febbraio 2010 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2011.
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2009, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2009ovvero il 2010, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Analogamente per i liberi professionisti l’eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 potrà essere portato in compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Il Direttore Generale
Fonte Fisco Oggi