venerdì 10 giugno 2011

Decreto Sviluppo: obbligo di verifiche unificate per AAMS, Agenzia delle Entrate, GdF e INPS

Con l’approvazione del ieri 05/05/2011 da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Sviluppo”, le verifiche svolte nei confronti delle imprese ed eseguite da diverse autorità amministrative dovranno essere coordinate, in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto ad uno stillicidio di accessi. Infatti, con decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinati i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali, nonché un coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS.
Così, ciascuna delle amministrazioni informerà preventivamente le altre dell’inizio della verifica. Inoltre, cosa di non poco conto, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese.
La violazione delle predette norme costituirà illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, la predetta unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e di ispezioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A tal proposito, le modifiche riguardano anche lo Statuto dei diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’art. 12 sulle verifiche fiscali.
Ora, come noto, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità.
Il “Decreto Sviluppo” incide su due fronti: in primo luogo, viene sancito che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potranno superare i quindici giorni lavorativi; in secondo luogo, viene chiarito che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.
Infine, pare che il Legislatore abbia inteso rafforzare la “clausola di garanzia” di cui all’art. 6 della L. 212/2000, che inibisce agli uffici la richiesta di documenti già in possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche (si pensi ai questionari sul “redditometro”, che contengono quasi sempre richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA).
Le Agenzie fiscali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.