giovedì 9 giugno 2011

ICI 2011: prima rata versamento entro il 16 giugno 2011

Primo appuntamento annuale con l’Ici l’acconto va versato, infatti, entro giovedì 16 giugno. Per ora per stabilire l’importo della prima rata, basta dividere per due l’intera imposta 2010. In occasione del saldo, a dicembre (il 16 per l’esattezza), si “pareggeranno” i conti sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso. Se l’appartamento è stato acquistato o venduto nei primi sei mesi del 2011, il calcolo va fatto in base alle aliquote e alle detrazioni applicate lo scorso anno.
L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno, applicando i parametri del 2011 se già fissati dal Comune.
Chiamati all’appello i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (esclusi quelli appartenenti alle categorie esentate dal decreto legge 93/2008), i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni, i locatari in leasing e i concessionari di aree demaniali.
Ma molte anche le ipotesi di esenzione, eccone alcune.
Niente Ici per l’abitazione principale, salvo eccezioni
Ormai non è una notizia che l’imposta comunale sugli immobili non “tocca” la prima casa (articolo 1, Dl 93/2008) e, nei limiti stabiliti dal Comune, anche le sue pertinenze, come il box e la cantina, ma forse non fa male ricordare che, in alcuni casi, questa esenzione “salta”.
È tenuto a pagare l’Ici, ad esempio, chi ha per abitazione principale un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Parliamo di “dimore” signorili, ville, castelli e palazzi di interesse artistico e storico, immobili che, comunque, non fanno perdere lo sconto previsto per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro, sconto che l’amministrazione locale può anche decidere di aumentare.
Esenzioni e detrazioni possono riguardare anche altre ipotesi. I Comuni, infatti, hanno la “potestà” di regolamentare, attraverso delibere ed entro certi limiti, l’applicazione dell’Ici in modo autonomo (articolo 59, Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, ampliare le eventualità di esonero o richiedere ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni, come nel caso dei terreni fabbricabili ma coltivati o per gli immobili appartenenti agli enti non commerciali.
Proseguendo con le eccezioni, sono equiparati alla prima casa e quindi esenti – se così decide l’amministrazione – gli appartamenti dati in uso gratuitamente ai parenti in linea retta o collaterale, a patto che per costoro rappresentino residenza abituale ed effettiva.
In casi specifici, inoltre, possono essere stabiliti tempi diversi per i versamenti e sconti per chi recupera immobili danneggiati o installa impianti ad energia rinnovabile.
Non scontano l’Ici, infine, le prime case non affittate degli anziani che attualmente risiedono presso case di riposo o istituti di cura. Esonerati dall’imposta anche i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell’immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale.
Calcoli
Per determinare l’Ici dovuta si parte dalla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale della casa, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale di appartenenza:
• 140 per il gruppo B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, eccetera)
• 100 per i gruppi A (abitazioni) e C (magazzini, laboratori, box, eccetera), escluse le categorie A/10 e C/1
• 50 per gli appartenenti al gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, eccetera) e per quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Ottenuto così l’imponibile, si prosegue moltiplicando tale cifra per l’aliquota Ici stabilita dal Comune. La percentuale può oscillare tra il 4 e il 7 per mille e raggiungere quota 9 per mille in caso di appartamenti non affittati.
Ma per l’acconto, come già detto, non occorrono tanti calcoli, è sufficiente versare il 50% dell’Ici dovuta nell’anno precedente. Se poi l’abitazione è stata acquistata ad anno inoltrato, basta rapportare quanto pagato per il periodo di possesso ai 12 mesi e pagarne la metà.
Modalità di versamento a scelta
Anche per il pagamento dell’Ici la strada più conveniente da percorrere è senz’altro l’utilizzo del modello F24, che consente di versare con un unico modulo l’imposta dovuta per immobili situati in Comuni diversi e di operare, contemporaneamente, la compensazione con eventuali crediti tributari.
I codici tributo da utilizzare sono:
• 3901 - Ici per abitazione principale
• 3902 - Ici per terreni agricoli
• 3903 - Ici per aree fabbricabili
• 3904 - Ici per altri fabbricati
• 3906 - Ici - Interessi
• 3907 - Ici - Sanzioni
L’F24 può essere trasmesso attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest’ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. Il modello va presentato anche se la compensazione portasse a un importo da versare uguale a zero.
Sempre possibile, comunque, pagare attraverso il tradizionale bollettino rosa, da presentare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
Chance e sanzioni per i ritardatari
Per chi arrivasse in cassa oltre il limite massimo è possibile beneficiare del “ravvedimento operoso” e pagare, invece dell’ordinario 30%, una sanzione ridotta:
• pari al 3% dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
• pari al 3,75%, in caso di violazione sanata entro un anno ovvero, se si è tenuti alla dichiarazione Ici, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata commessa l’irregolarità.
Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo dall’1 gennaio 2011).
Il Comune, comunque, nell’ambito della sua autonomia decisionale, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento. Ad esempio, il Comune di Roma offre un’ulteriore chance ai propri cittadini, che potranno rimediare al mancato versamento anche oltre il primo anno e fino al terzo, pagando una sanzione del 5%, sempre che la violazione non sia stata già contestata.
Fonte: fisco oggi