giovedì 30 giugno 2011

Cooperative: entro il 10 luglio 2011 il versamento del contributo biennale per la revisione 2011-2012

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese di revisione degli stessi enti per il biennio 2011-2012.
Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. L'ammontare del contributo dipende:
-dal numero dei soci;
-dal capitale sottoscritto;
-dal valore della produzione (fatturato).Il contributo per il biennio 2011/2012, come determinato all'art. 1 di entrambi i decreti, è aumentato:
-del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale;
-del 30% per le cooperative sociali. Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decret in commento, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici:
-3010 - per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
-3011 - per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
-3014 - per le eventuali sanzioni.Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).
Importi del contributo
€ 280
fino a 100 soci
fino a € 5.160 di Capitale sottoscritto
fino a € 75.000 di Fatturato
€ 680
da 101 a 500 soci
da € 5.160,01 a € 40.000 di Capitale sottoscritto
€ 75.000,01 a € 300.000 di Fatturato
€ 1.350
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 300.000,01 a € 1.000.000 di Fatturato
€ 1.730
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000 di Fatturato
€ 2.380
superiore 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
superiore a € 2.000.000 di Fatturato
Sanzioni in caso di ritardato od omesso pagamento
In caso di ritardato od omesso pagamento verranno applicate le disposizioni della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002, art. 42, (Modifica all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) che prevede: in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista (11 luglio 2011), si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento la società cooperativa o il consorzio saranno cancellati dall’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
La citata cancellazione comporterà la perdita dei requisiti per godere dei benefici fiscali e di altra natura previsti dalla legislazione vigente e quindi l’impossibilità di rilascio da parte dell’UNCI della certificazione prevista dalla normativa.
Va, peraltro, ribadito che il versamento del contributo è imposto per legge come l’irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento e riguarda indistintamente tutte le cooperative siano esse associate o meno.