lunedì 6 giugno 2011

ICI 2011: entro il 16 giugno 2011 il pagamento dell’acconto per l’anno 2011

Entro il 16 giugno 2011 deve essere eseguito, il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione e il versamento dell’imposta. La somma da versare è pari al 50% dell’imposta complessiva, calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni applicabili all’anno precedente.
Pertanto il calcolo dell’acconto ICI deve essere così effettuato:
- in caso di possesso dell’immobile per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile;
- in caso di possesso dell’immobile possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile.
I versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno 2011). In tal caso, in sede di liquidazione del tributo, occorre applicare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso (2011).
Si ricorda che a partire dall’anno 2008 la norma ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze.