venerdì 10 giugno 2011

Cedolare secca: primo acconto 2011 prorogato il pagamento al 6 luglio 2011

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito, con provvedimento n. 55394 dello scorso 7 aprile, le modalità di versamento in acconto della cedolare secca, pari all’85% con riferimento al periodo d’imposta 2011, soggetto alla medesima tempistica prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri operativi sono stati, poi, ulteriormente approfonditi con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, in virtù del differimento dei termini disposto dal DPCM del 12 maggio 2011, con particolare riferimento al corrente periodo d’imposta.
In primo luogo, è stato precisato che, se il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e di possesso dell’immobile, l’acconto è dovuto (paragrafo 7 della circolare). Tale orientamento, pur richiamando l’art. 7 del provvedimento direttoriale, appare difettare di coordinamento con il punto 1 della medesima disposizione, secondo cui “per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento in acconto non è dovuto”, come peraltro, poi, riportato nel paragrafo 8.2 della circ. n. 26/2011: l’acconto non deve, in ogni caso, essere corrisposto qualora la base di calcolo dello stesso non superi il limite di euro 51,65.
Versamento entro il 5 agosto maggiorato dello 0,40%
Il documento di prassi in parola ha, successivamente, passato in rassegna le nuove scadenze di versamento dell’acconto sulla cedolare secca – da determinarsi esclusivamente con il metodo previsionale, non essendo applicabile, per mancanza del relativo dato precedente, quello storico normalmente applicabile ai fini dell’imposta personale – per effetto del differimento dei termini dell’IRPEF dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e dal 7 luglio al 5 agosto 2011 per la maggiorazione. È stato precisato, in particolare, che la prima rata dell’acconto dell’85% deve essere versata entro il 6 luglio 2011, limitatamente ai contratti in corso al 31 maggio 2011, anche se conclusi prima del 7 aprile 2011, o scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto complessivamente dovuto è di importo almeno pari a 257,52 euro calcolato sommando l’ammontare della cedolare secca gravante sul contribuente per ognuno di tali contratti: in alternativa, è possibile posticipare l’adempimento al successivo 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La seconda rata (60%) deve essere corrisposta non oltre il 30 novembre 2011, analogamente a quella unica, prevista nei casi di ammontare inferiore a 257,52 euro oppure di contratto avente una decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.
La circolare ha inoltre precisato che, per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, è necessario considerare, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, anche i canoni relativi alla successiva annualità decorrente dal 2011 – benché posteriore al termine previsto per tali acconti – qualora s’intenda altresì esercitare, con riferimento a questa annualità, l’opzione per la cedolare secca.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia stipulato, nel corso dell’anno 2011, più contratti di locazione, con riferimento al medesimo immobile ovvero ad altri, l’acconto è determinato sommando l’importo della cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto: conseguentemente, si potranno avere atti soggetti all’acconto, e alcuni esclusi, in quanto decorrenti dal 1° novembre 2011.
La circ. n. 26/2011 ha, infine, precisato che l’acconto IRPEF del periodo d’imposta 2011, primo anno di applicazione della cedolare secca, è ritenuto correttamente calcolato se almeno pari al 99% del tributo sul reddito delle persone fisiche dovuto in base alla dichiarazione dell’anno scorso, senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca per l’intero periodo d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’adesione al regime speciale sia stata circoscritta a una sola parte dell’anno, non si dovrà tenere conto del reddito fondiario prodotto nel corrispondente orizzonte temporale del 2010.
Fonte: Eutekne